Per le perdite di esercizio 2020 non operano le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali in materia di riduzione e perdita di capitale sociale, e neppure le conseguenti cause di scioglimento.

Con il 2021 si apre la stagione dei bilanci 2020.

Una stagione senza precedenti poiché gli effetti della pandemia e della conseguente crisi economica hanno determinato risultati devastanti su buona parte delle aziende, mettendo a dura prova la relativa continuità aziendale.

In questo contesto, il Legislatore è intervenuto dapprima con l’art. 6 del decreto Liquidità 23/2020, che ha disposto la sospensione degli obblighi previsti dal Codice civile – per le società per azioni ai sensi degli art. 2446 e 2447, e per le società a responsabilità limitata ai sensi degli art. 2482 bis e ter – per le perdite accertate nel corso degli esercizi chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020.

Tuttavia, poiché la suddetta disposizione non prevedeva una soluzione in merito al ripianamento delle perdite, il Legislatore è nuovamente intervenuto in materia con la Legge di Bilancio 2021 178/2020, art. 1, comma 266, posticipando al quinto esercizio successivo il termine entro cui devono essere ottemperati gli obblighi di ripianamento delle perdite.

Inoltre, il comma 266 dell’articolo 1 prevede che le perdite sospese debbano essere indicate nella nota integrativa mediante appositi prospetti che ne specifichino l’origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Grazie alle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021, buona parte delle società che, a causa degli effetti economici dell’emergenza sanitaria, si sarebbero trovate nell’obbligo di effettuare il ripianamento delle perdite onde evitare lo scioglimento delle società potranno differire queste valutazioni ed i conseguenti adempimenti al 2025.

In questo contesto, risulta chiaro l’intento del Legislatore di assicurare alle società un ampio orizzonte temporale, in cui sviluppare la rispettiva attività d’impresa in presenza della tanto auspicata ripresa economica, finalizzato a conseguire risultati d’esercizio tali da ripianare le perdite dell’esercizio 2020.

Quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021 è in linea con le precedenti disposizioni finalizzate alla riduzione delle perdite d’esercizio 2020, riguardanti il blocco temporaneo degli ammortamenti di cui all’art. 60 comm. 7 bis e seguenti del DL 104/2020.

Le suddette disposizioni si applicano a tutti gli esercizi in corso al 31 dicembre 2020, quindi anche ai bilanci del periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021; mentre non trovano applicazione per il 2021 in cui ritornano le regole ordinarie.

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