Il prossimo 31 gennaio 2020 scade il termine per trasmettere al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri la dichiarazione sostitutiva con la quale i soggetti che hanno “prenotato” il bonus pubblicità relativo al 2019 dovranno attestare gli investimenti pubblicitari incrementali effettivamente realizzati lo scorso anno, a fronte di quelli preventivati in sede di trasmissione della Comunicazione per l‘accesso al credito d’imposta inviata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre 2019.
Si ricorda che si tratta del credito d’imposta introdotto dall’ articolo 57-bis del Dl n. 50/2017 a favore dei titolari dei redditi d’impresa o lavoro autonomo e degli enti non commerciali, in relazione agli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati nell’esercizio 2019.
La dichiarazione sostitutiva deve essere resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
Il modello da utilizzare è lo stesso già utilizzato in occasione della presentazione della Comunicazione ed è disponibile sia sul sito dell’Agenzia delle entrate che su quello del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria. Identiche sono anche le modalità da adottare per la presentazione: la Dichiarazione, infatti, deve essere trasmessa online al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accedendo all’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate ed utilizzando le credenziali Spid, Entratel e Fisconline o la Carta nazionale dei servizi (Cns).
Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l’ordine temporale di invio dei modelli. Per accedere al bonus l’investimento pubblicitario realizzato deve aver superato di almeno l’1% quanto speso per le stesse tipologie di costi nell’anno precedente. Dal 2019, a seguito delle modifiche apportate dal Dl n. 59/2019 (articolo 3-bis), la percentuale del credito riconosciuto è unica per tutti i soggetti ed è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Il beneficiario, oltre a trasmettere la predetta Dichiarazione e conservare tutta la documentazione utile a comprovare la spettanza del credito d’imposta, così come accertato a consuntivo, dovrà acquisire e conservare anche una apposita Attestazione, rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti, in merito all’effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell’art. 109 del TUIR.
La certezza e l’esatto ammontare del credito d’imposta spettante si avrà quando il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicherà, sul proprio sito, a valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, l’elenco definitivo degli ammessi alla fruizione del bonus.
Il contributo è fruibile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo 6900 (risoluzione n. 41/2019), dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’agevolazione.
Ricordiamo, infine, che il credito in esame deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui lo stesso è maturato e nelle dichiarazioni successive fino al suo completo utilizzo; è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o europea; sarà revocato qualora venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero, la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.