I sostituti d’imposta hanno l’obbligo di rilasciare ai percipienti, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le certificazioni attestanti l’ammontare delle ritenute fiscali e contributive operate sui compensi loro corrisposti nel corso dell’anno precedente.

Si suggerisce di certificare anche i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato di cui all’art. 13 della L. n. 388/00 o per il regime dei contribuenti minimi di cui all’art.27 del D.L. n.98/11 (per i quali non vanno trattenute le ritenute di acconto), in quanto gli stessi andranno poi evidenziati nella dichiarazione dei sostituti di imposta Mod. 770/2014.

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