22.10.14

Diritto Societario

Comunicazione dei beni aziendali concessi in godimento ai soci o familiari dei soci e dell’imprenditore individuale

Il prossimo 30 ottobre 2014 scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei Soci o dei familiari dei Soci o dell’imprenditore che nel corso dell’anno 2013:

  1.        hanno ricevuto in godimento per fini privati beni appartenenti all’impresa ad un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato;
  2.        hanno trasferito all’impresa disponibilità liquide almeno pari o superiori ad € 3.600,00 a titolo di finanziamento o di capitalizzazione.
  3. 1.       Beni aziendali concessi in godimento ai soci o ai familiari dei Soci e dell’imprenditore individuale
  4. 1.1. La disciplina fiscale

 

In vista dell’imminente scadenza, di seguito si richiamano le caratteristiche principali dell’adempimento, mentre per maggiori approfondimenti rimandiamo alla nostra circolare n. 1/2014 del 20 gennaio 2014.

 

Il D.L. 138/2011 convertito dalla Legge 148/2011, che ha introdotto gli obblighi di cui in premessa, ha come scopo principale quello di contrastare il fenomeno dell’intestazione “di comodo” (fittizia) di beni alle imprese.

Con questa espressione ci si riferisce tipicamente alla prassi di intestare all’impresa beni quali autovetture e autoveicoli in genere, motocicli, motoveicoli, immobili strumentali e non, che di fatto vengono utilizzati da parte dei soci o dei loro familiari o dei familiari dell’imprenditore per fini privati.

In estrema sintesi, la disciplina in commento prevede che l’impresa che concede in godimento un bene aziendale ai Soci o ai familiari dei Soci e dell’imprenditore ha l’obbligo di addebitare all’utilizzatore (mediante l’emissione di una regolare fattura soggetta ad IVA) un corrispettivo pari almeno al valore di mercato attribuibile all’utilizzo del bene.

Se l’impresa concedente addebita al Socio o familiare utilizzatore un corrispettivo congruo rispetto al valore di mercato e l’utilizzatore corrisponde all’impresa interamente detto prezzo, l’impresa potrà dedurre i relativi costi di gestione (ammortamento, spese di manutenzione, altri costi di gestione) in base alle regole previste dal TUIR per ciascuna categoria di bene e il Socio o familiare utilizzatore non dovrà dichiarare alcun reddito.

Se invece l’impresa concedente non addebita al Socio o familiare utilizzatore nessun corrispettivo o addebita un corrispettivo inferiore al valore di mercato, la stessa non potrà dedurre i relativi costi di gestione, ovvero, li potrà dedurre nella misura proporzionale pari al rapporto tra il corrispettivo addebitato ed il valore di mercato. Di contro il Socio o familiare utilizzatore dovrà dichiarare nel proprio Modello Unico, quale “reddito diverso”, la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo corrisposto all’impresa concedente.

1.2  Soggetti obbligati alla comunicazione e soggetti esclusi

Sono obbligati alla comunicazione telematica gli imprenditori individuali, le società e gli enti di tipo associativo che svolgono attività commerciale.

La comunicazione può essere eseguita indifferentemente dalla società o imprenditore individuale concedente ovvero dal Socio o dal familiare utilizzatore.

Rimangono esclusi dalla comunicazione le società semplici, i professionisti (anche associati) e gli enti non commerciali che non svolgono attività d’impresa.

 

1.3  Beni soggetti all’obbligo di comunicazione

L’obbligo di comunicazione riguarda tutti i beni di proprietà dell’impresa, siano essi strumentali, beni merce o beni di tipo patrimoniale, concessi in godimento ai seguenti soggetti:

–       ai Soci della società concedente;

–       ai familiari dei Soci della società concedente;

–       ai Soci o ai familiari dei Soci di altra società appartenente allo stesso gruppo;

–       ai familiari dell’imprenditore individuale.

 

1.4  Beni esclusi dall’obbligo di comunicazione

L’obbligo di comunicazione non riguarda i seguenti beni:

–       beni concessi in godimento agli amministratori;

–       beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefits;

–       beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

–       beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

–       alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

–       beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

L’obbligo della comunicazione infine non sussiste quando i beni concessi in godimento al Socio o familiare, diversi da veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

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