22.10.14

Diritto Societario

Comunicazione di finanziamenti e capitalizzazioni erogati all’impresa

1.1  La comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

Il D.L. 138/2011 ha introdotto un ulteriore adempimento fiscale a carico di alcuni contribuenti che consiste nella comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate dei dati dei Soci o dei familiari dell’imprenditore che nel corso dell’anno precedente hanno trasferito all’impresa disponibilità liquide almeno pari o superiori ad € 3.600,00 a titolo di finanziamento o di capitalizzazione.

Tale adempimento è stato introdotto per rafforzare l’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti (persone fisiche) il cui reddito annuo prodotto e dichiarato nel Modello Unico non risulti congruo con le spese sostenute nel medesimo anno.

In pratica, se l’importo dei finanziamenti erogati all’impresa dal Socio o familiare nel corso di un anno solare, unitamente alle altre spese sostenute, risulta superiore o sproporzionato rispetto al reddito complessivo prodotto dallo stesso Socio o familiare nel medesimo anno, c’è il rischio che l’Agenzia delle Entrate proceda ad una verifica fiscale nei confronti del contribuente finalizzata ad accertare un maggior reddito rispetto a quello dichiarato con la conseguente richiesta di maggiori imposte, interessi e sanzioni.

Per superare la presunzione dell’Agenzia delle Entrate, il Socio o familiare, dovrà dimostrare che i finanziamenti o le capitalizzazioni effettuati all’impresa in misura non coerente con il reddito prodotto sono stati erogati mediante risorse finanziarie provenienti da altre fonti reddituali non soggette a tassazione come ad esempio eredità, donazioni, redditi esenti da imposta o assoggettati già a tassazione alla fonte o a titolo d’imposta (cedole su titoli e interessi attivi su investimenti o su c/c bancari).

 

1.2  Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono obbligati alla comunicazione telematica le società e gli imprenditori individuali che hanno ricevuto da parte di persone fisiche Soci o dai familiari, nel caso di imprenditore individuale,  finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro.

A differenza della comunicazione dei beni concessi in godimento, la comunicazione in esame può essere eseguita solo dall’impresa, collettiva o individuale, che ha ricevuto il finanziamento o la capitalizzazione.

 

1.3  Operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni di finanziamento e capitalizzazione di cui l’Amministrazione finanziaria ha già conoscenza.

Si cita, a titolo di esempio, la sottoscrizione del capitale sociale di una società commerciale in sede di costituzione o in sede di aumento di capitale sociale.

 

  1. 1. 4      Scadenza dell’adempimento

La scadenza dell’adempimento, originariamente prevista per il 30 aprile di ogni anno, è stata spostata con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 54581 del 16/04/2014 al 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento o i finanziamenti nei confronti dell’impresa sono effettuati.

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