Il futuro è frutto di una visione: in un momento in cui le nostre vite e le nostre attività economiche sembrano essere sospese nel tempo e nello spazio, dobbiamo spingere il cuore oltre l’ostacolo e volgere lo sguardo al “dopo Coronavirus” per cogliere tutte le opportunità che consentiranno di ripartire…
In questo scenario, si inserisce l’agevolazione fiscale del Credito d’imposta a supporto degli investimenti aziendali, in un’ottica di sviluppo imprenditoriale, che oggi più di ieri necessita il sostegno del Governo. Un’attenta politica finanziaria di investimento è presupposto di rilancio, soprattutto se si considera che una quota importante di ciò che si decida di investire in beni agevolabili sarebbe comunque spesa in tributi e contributi. E anche se non si parla di “click-day” non è detto che ci siano fondi per tutti. E chi si mette prima in fila… più possibilità avrà di guardare al futuro, col sostegno che merita.
La legge di Bilancio 2020 (art.1 co. 184-197 della L.27.12.2019 n.160) ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, effettuati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2020 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2021), in sostituzione del super e dell’iper ammortamento. L’agevolazione consiste essenzialmente in un credito d’imposta correlato all’entità e alla natura degli investimenti effettuati da utilizzare in compensazione con tutti i tributi e i contributi da versare con modello F24.
La finalità del presente contributo è quella di delineare i caratteri generali della nuova agevolazione, al fine di cogliere i vantaggi che possono derivare dagli investimenti che le imprese, “prendendo il toro per le corna”, riusciranno ad effettuare per assicurarsi un vantaggio competitivo.
SOGGETTI BENEFICIARI. Possono beneficiare del credito d’imposta sugli investimenti:
- le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica (incluse ad es. le società di fatto, le società consortili, le società cooperative e di mutua assicurazione); dal settore economico di appartenenza; dalla dimensione; dal regime di determinazione del reddito;
- le persone fisiche esercenti attività commerciale, nella forma di impresa individuale, familiare e coniugale;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust con riferimento all’attività commerciale esercitata;
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- gli esercenti arti e professioni, sia in forma individuale che in forma di associazioni professionali senza personalità giuridica o anche in forma di STP.
La nuova agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi (quali quelli previsti per le attività agricole).
Possono quindi beneficiare dell’agevolazione anche, a titolo esemplificativo, i soggetti che si avvalgono del regime forfettario ex L. 190/20146 e gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo, enoturismo e oleoturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa, di cui all’art. 5 co. 1 della L. 413/917.
La novità non è di poco conto, soprattutto per le imprese che adottano il regime forfettario, che adesso avranno la possibilità di maturare, sugli eventuali investimenti agevolabili, il credito d’imposta in esame e di compensarlo con l’imposta sostitutiva del 5 – 15%, nonché con i contributi previdenziali Inps e Inail. Ricordiamoci, infatti, che proprio ai forfettari ex L. 190/20146, prima delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020, erano preclusi i benefici connessi ai super-ammortamenti e agli iper-ammortamenti, non potendo dedurre i costi relativi all’attività esercitata, ivi inclusi gli ammortamenti.
Per quanto concerne gli esercenti arti e professioni si evidenzia che possono fruire soltanto del credito d’imposta “generale”sui beni strumentali “ordinari” (cioè quello che, in sostanza, sostituisce i super-ammortamenti mentre non possono invece beneficiare del credito d’imposta relativo agli investimenti 4.0).
INVESTIMENTI AGEVOLABILI. Esistono tre diverse tipologie di investimenti agevolabili:
- beni materiali strumentali nuovi “ordinari”, con il limite di 2 milioni di euro (in luogo dei 2,5 milioni precedenti);
- beni materiali strumentali nuovi “Industria 4.0” (di cui all’Allegato A alla L. 232/2016), con il limite massimo di 10 milioni di euro (in luogo dei 20 milioni precedenti);
- beni immateriali “Industria 4.0” (di cui all’Allegato B alla L. 232/2016), con il limite di 700.000,00 euro (mentre nessun limite era previsto dalla L.232/2016).
Oltre ai tradizionali requisiti di strumentalità e novità, i beni devono essere “destinati” a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, mentre non rileva il fatto che siano stati prodotti da imprese italiane o estere.
AMBITO TEMPORALE. Sono agevolabili (ai sensi dell’art. 1 co. 185 della L. 160/2019), mediante il nuovo credito d’imposta, gli investimenti effettuati dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono viceversa esclusi dall’applicazione del nuovo credito d’imposta gli investimenti effettuati nel 2020, per i quali è stata effettuata la “prenotazione” entro il 31 dicembre 2019. Per valutare l’effettuazione degli investimenti occorre fare riferimento alle regole generali della competenza economica previste dall’art. 109 del Tuir, anche in relazione agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
QUANTIFICAZIONE E FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE. La misura del credito d’imposta spettante differisce in ragione della qualificazione degli investimenti, come si evince dalla seguente tabella:
INVESTIMENTI |
CREDITO D’IMPOSTA |
||
TIPOLOGIA |
AMMONTARE |
% |
IMPORTO MAX € |
Beni Materiali “Ordinari” |
fino a 2 milioni di euro |
6 |
120.000 |
Beni Materiali “Industria 4.0.” |
fino a 2,5 milioni di euro |
40 |
1.000.000 |
tra 2,5 e 10 milioni di euro |
20 |
1.500.000 |
|
Beni Immateriali
“Industria 4.0.” |
Fino a 700.000 euro | 15 |
105.000 |
TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE. Il credito d’imposta in esame ha natura di contributo in conto impianti e come tale va rilevato in contabilità nel momento in cui esiste la ragionevole certezza della sua spettanza. Trattandosi di un’agevolazione automatica, che non necessita di alcuna preventiva autorizzazione, il diritto al beneficio sorge nell’esercizio in cui viene effettuato l’investimento agevolabile.
Quanto alla modalità di contabilizzazione, l’ OIC 16 prevede che i contributi in conto impianti devono essere rilevati con un criterio di imputazione sistematica lungo la vita utile dei cespiti, preferibilmente con il metodo “indiretto”, che consiste nel rilevare il credito d’imposta maturato in un apposito conto attivo dello Stato patrimoniale e in contropartita alla voce A.5 del Conto economico “Altri ricavi e proventi”, per poi rinviare le quote di competenza degli esercizi successivi con la tecnica dei risconti passivi.
Dal punto di vista fiscale, il credito d’imposta (art. 1 co. 192 della L. 160/2019) non concorre alla formazione della base imponibile Ires/Irpef edelle addizionali regionali e comunali; non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini Irap; non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del Tuir.
ADEMPIMENTI DOCUMENTALI. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta oltre a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, dovranno fare inserire in ciascuna fattura relativa ai beni agevolabili l’espresso riferimento alle disposizioni di legge.
In relazione agli investimenti in beni “4.0”, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica “semplice”, e non più “giurata”, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B L. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.