05.10.20

Consulenza Aziendale - Finanza Agevolata

Credito d’imposta sugli investimenti utilizzati in aree geografiche non agevolate: finalmente una certezza

L’Ade ha fornito, di recente, una importante risposta sul credito d’imposta sugli investimenti connessi a strutture produttive in aree agevolate: l’Agenzia, uniformandosi all’orientamento della Cassazione, chiarisce inequivocabilmente che anche se il luogo dove viene esercitata l’attività ricade in area non agevolata, i presupposti per fruire delle agevolazioni possono comunque sussistere nel caso in cui la gestione dell’impresa, alla quale sono imputati i relativi costi e ricavi, ricade in area agevolata.

Era ora! Dopo tante incertezze e le conseguenti difficoltà operative per le imprese, lo scorso 24 settembre l’Agenzia dell’Entrate (a seguito dell’interpello numero 920-204/2020 protocollo 61015) ha fornito un’importante risposta in merito agli investimenti effettuati da imprese con struttura produttiva in aree agevolate e che, per esigenze produttive, spostano tali investimenti al di fuori delle stesse o – addirittura – all’estero.

La risposta è in linea con un orientamento univoco dell’Agenzia che, per il credito d’imposta sugli investimenti di cui alle leggi 388/2000 e 208/2015, con le risoluzioni 9/E del 20 gennaio 2002, 92/E del 20 marzo 2002 e 118/E del 22 dicembre 2016, ha ritenuto ammissibili i beni ubicati al di fuori delle strutture produttive, funzionalmente connessi alle stesse (nel caso delle suddette risoluzioni pos, natanti e totem).

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello presentato in merito alla fruizione della legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi 185-197 (legge di bilancio 2020) che disciplina il credito d’imposta sugli investimenti effettuati a decorrere al primo gennaio 2020. Tuttavia, le conclusioni dell’Agenzia sono particolarmente significative anche per altre discipline agevolative, prima fra tutte la legge 208/2015 sul Credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno cui la risposta fa esplicito riferimento.

In proposito l’Agenzia, uniformandosi all’orientamento della Cassazione (Cassazione Sezione V, Sent. 11.2.2009 n. 3310 e Sezione V Sent. 22.07.2016 n. 15193), chiarisce inequivocabilmente che anche se il luogo dove viene esercitata l’attività ricade in area non agevolata, i presupposti per fruire delle agevolazioni possono comunque sussistere nel caso in cui la gestione dell’impresa, alla quale sono imputati i relativi costi e ricavi, ricade in area agevolata.

Tanti possono essere gli aspetti da cui emergono elementi di connessione tra una struttura produttiva ed una diramazione ad essa connessa. Basti pensare che nel caso specifico l’Agenzia ritiene ammissibili gli investimenti effettuati all’estero, poiché i redditi conseguiti attraverso tali investimenti vengono comunque tassati in Italia, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

L’Agenzia delle Entrate viene quindi incontro ad importanti settori dell’economia quali l’edilizia pubblica e privata, la catena della grande distribuzione e le imprese operanti in diversi settori che, in futuro, potranno serenamente programmare investimenti in strutture connesse, quali cantieri, depositi e magazzini, uffici di rappresentanza e vendite, showroom, ecc. , assicurando un rilancio economico in linea con le originarie finalità del legislatore.

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