Tra le diverse misure annunciate per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” (si vedano gli altri articoli già pubblicati), l’ultimo provvedimento, ossia il D.L. n. 34/2020, meglio noto come Decreto Rilancio, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, proporzionato alle perdite di fatturato/corrispettivi subiti nel mese di aprile 2020. E non si tratta, stavolta, di un prestito travestito da agevolazione, bensì di un incoraggiamento (intendiamolo così) per ricomporre i cocci di un’economia in frantumi, ma ancora in grado (si spera) di risalire la china.

Il decreto Rilancio istituisce, tra le altre misure, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti, titolari di partita IVA, esercenti attività impresa, incluse quelle agricole o commerciali, e di lavoro autonomo di cui al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986-TUIR).

L’agevolazione prevista è certamente molto interessante, dal momento che si tratta di una somma a fondo perduto (a differenza di altre agevolazioni che si configurano quali prestiti) fiscalmente non rilevante (in quanto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR). Tuttavia, affinché la misura possa risultare effettivamente “utile”, occorre che i tempi di erogazione siano rapidi. Ma in realtà si attende, senza che sia prevista scadenza, un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, il tono letterale della disposizione non è del tutto chiaro per cui, al fine di meglio definire la platea dei soggetti interessati, nonché i parametri utili per determinare la sussistenza dei requisiti richiesti, si attendono ulteriori chiarimenti volti a rendere la misura più coerente con le necessità che l’agevolazione vuole sostenere. Un passaggio che risulta essenziale se si considera che, allo stato attuale, per valutare la sussistenza dei requisiti, è richiesto di conoscere un dato infra annuale, senza commettere errori che potrebbero comportare sanzioni “pesanti”.

Entrando nel merito della disposizione, il primo aspetto che l’art. 25 del Decreto Rilancio delinea è l’ambito soggettivo di applicazione della misura agevolativa; in particolare, dalla lettura dello stesso e considerando il rinvio al TUIR, pare che il contributo spetti ai titolari di redditi d’impresa (anche agricola o commerciale) e redditi di lavoro autonomo, inclusi gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata.

Sono previste, poi, delle specifiche limitazioni. Infatti, per espressa previsione normativa, il contributo non spetta alle seguenti categorie di soggetti:

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione;
  • contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del Decreto Cura Italia – D.L. n. 18/2020 (ossia, i soggetti iscritti alla gestione separata INPS e i lavoratori dello spettacolo);
  • lavoratori dipendenti;
  • professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Pertanto, dal tenore letterale della norma, sembrerebbero esclusi dall’agevolazione sia i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS che i professionisti iscritti alle casse private, mentre l’esclusione non riguarderebbe gli artigiani e i commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di € 600 per il mese di marzo, prevista dall’art. 28 del Decreto Cura Italia, e che continueranno a beneficiarne per il mese di aprile (si veda l’art. 84 comma 4 del Decreto Rilancio). Tali esclusioni sono state da subito fonte di notevoli malumori, in quanto appare evidentemente iniquo il trattamento di una buona fetta di “lavoratori autonomi” che risulta esclusa da ogni forma di sostegno.

I requisiti richiesti ai soggetti che possono richiedere il contributo sono essenzialmente due: avere ricavi/compensi non superiori ai 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi il 2019, per i soggetti solari) e avere conseguito, nel mese di aprile 2020, un volume di fatturato e corrispettivi inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (il riferimento ai valori del mese di aprile vale anche per i soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente). È opportuno evidenziare che, al fine di determinare correttamente tali importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi che, nel caso di emissione di fattura immediata e/o dei corrispettivi, coincide, rispettivamente, con la data di emissione della fattura o di rilevazione dei corrispettivi giornalieri. Nei casi in cui non sussiste l’obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi, occorre fare riferimento, invece, al concetto di ricavi e compensi di competenza. Nel caso in cui vengano emesse sia fatture che corrispettivi, occorre fare riferimento alla somma di entrambi gli elementi. È prevista, poi, una importante deroga sul fronte dei requisiti richiesti: possono richiedere il contributo a fondo perduto, pur non superando i due suddetti requisiti, i soggetti che abbiano iniziato l’attività nel corso del 2019 e quelli che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa “nei territori i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stata di emergenza Covid-19”.

L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale variabile alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020.

La percentuale da applicare dipende dal volume di ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente, quindi al 2019 per i soggetti solari, e precisamente:

  • 20% per i ricavi/compensi 2019 non superiori ad € 400.000;
  • 15% per i ricavi/compensi 2019 superiori ad € 400.000 e fino ad 1 milione;
  • 10% per compensi superiori al milione e fino a 5 milioni.

È inoltre previsto che il contributo minimo erogabile non possa essere inferiore ad € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. I soggetti che hanno i requisiti per accedere al contributo in oggetto, devono presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari abilitati (che siano delegati al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica), un’apposita istanza. L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica, ma i tempi non sono ancora maturi in quanto si attende un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che le definisca modalità di effettuazione dell’istanza, il contenuto informativo della stessa (che di certo comprenderà l’autocertificazione di regolarità antimafia dei soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 dello stesso decreto), i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni previste per ottenere il contributo. Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate, con accredito diretto sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario, sulla base dei dati attestati nell’istanza, i quali saranno oggetto di controllo in un momento successivo rispetto all’erogazione del contributo. Se dunque, dai controlli successivamente effettuati dovesse emergere la non spettanza del contributo erogato, lo stesso dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997 per l’ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. Inoltre, è prevista anche la sanzione penale della reclusione da 3 mesi a 6 anni se la somma indebitamente percepita è superiore ad € 4.000, se inferiore a questo limite, sarà applicata soltanto una sanzione pecuniaria compresa tra 5.164 e 25.822 euro. Infine, per colui che avesse rilasciato una mendace autocertificazione di regolarità antimafia è prevista la reclusione da 2 anni a 6 anni, nonché, nel caso di avvenuta erogazione del contributo, l’applicazione dell’art. 322-ter del codice penale.

Questo, ad oggi, lo stato dell’arte su questa misura adottata dal Governo per incoraggiare le imprese. I dubbi e i cavilli burocratici esistono, ma esiste anche chi, per mestiere, ha il compito di scioglierli per evitare che si trasformino in occasioni mancate.

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