Con il n. 23, e quindi con i migliori auspici ed i migliori intenti, è stato varato il c.d. “decreto liquidità”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n. 94 dell’8 aprile 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e, infine, di proroga di termini amministrativi e processuali, entrate in vigore dal 9 aprile 2020.

 

 

Con il sesto intervento d’urgenza adottato per affrontare l’emergenza economica e sociale conseguente a quella epidemiologica da Covid-19, il Governo, in 6 capitoli e 44 articoli, ha messo in campo un’ulteriore gamma di misure con la finalità preannunciata di garantire flussi di liquidità alle imprese, prorogare i versamenti erariali e contributivi e rafforzare la tenuta del sistema produttivo nazionale.

Ferma restando la necessità di chiarimenti e regolamenti attuativi di molte norme, e rimandando ad un successivo scritto l’analisi delle misure introdotte dal DL in esame per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19, nel presente approfondimento saranno analizzate le disposizioni che hanno dei riflessi più immediati in termini di tempo e più importanti in termini economico-finanziari sugli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni.

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE (CAPO I). Al fine di fornire una iniezione di liquidità a imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti, il Capo I del DL n. 23/2020 prevede la concessione di una fitta rete di garanzie da parte di SACE Spa in favore di tutti i soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, a fronte dei finanziamenti che saranno concessi, in qualsiasi forma, ai predetti titolari di partita Iva.

Numerose sono le condizioni che i destinatari finali delle garanzie SACE devono soddisfare per accedere al credito:

  • avere esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le Pmi;
  • non rientrare tra le imprese in difficoltà e non avere esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, alla data del 29 febbraio 2020, ai sensi della normativa europea;
  • non approvare, né a livello individuale né di gruppo, la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
  • gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
  • destinare il finanziamento garantito, alla copertura dei costi del personale, degli investimenti o del capitale circolante.

Allo stesso modo, variamente articolata, in funzione  del numero dei dipendenti e del valore del fatturato (2019), è la misura percentuale delle garanzie concedibili:

  • 90% dell’importo del prestito in favore delle imprese con meno di 5mila dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • 80% dell’importo del prestito in favore delle imprese con più di 5mila dipendenti e fatturato compreso tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro;
  • 70% dell’importo del prestito in favore delle imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

L’ammontare del finanziamento assistito dalla garanzia SACE trova il limite massimo nel maggiore valore tra il 25% del fatturato 2019, conseguito in Italia, e il doppio del costo del personale sostenuto in Italia nel 2019, come risultanti dal bilancio approvato (singolo o consolidato) o da apposita attestazione rilasciata alla banca finanziatrice dal L.R. dell’impresa (o della capogruppo), o ancora atteso per il biennio 2019-2020 qualora l’impresa (o il gruppo) abbia iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2018.

La garanzia sarà rilasciata entro il 31 dicembre 2020 a fronte di nuovi finanziamenti, concessi dopo l’entrata in vigore del decreto, che potranno avere durata non superiore a 6 anni e un periodo di preammortamento massimo di 24 mesi.

In merito alle modalità di accesso al credito garantito, per le imprese con meno di 5mila dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, si prevede l’applicazione di una procedura “semplificata”, così articolata:

  • l’impresa interessata presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento;
  • il soggetto finanziatore, deliberata l’erogazione del finanziamento, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE Spa e questa, a sua volta, processata la richiesta, emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia che abilita il soggetto finanziatore all’erogazione del finanziamento garantito.

Per le imprese di maggiori dimensioni, il rilascio della garanzia, e dunque del finanziamento, è subordinato alle valutazioni, e alle conseguenti decisioni, assunte dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Mise, sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE Spa, tenuto conto del ruolo strategico che l’impresa richiedente riveste per il Paese. In questi casi, in presenza di ulteriori condizioni ed impegni assunti dalle imprese e monitorati dal Mef per il tramite di SACE, le percentuali delle garanzie prestate possono essere ulteriormente elevate.

In ogni caso è previsto che il Mef, con proprio decreto, possa stabilire, ed è auspicabile che lo faccia, al fine di renderle meno discrezionali, le modalità attuative per l’esecuzione delle procedure che porteranno all’erogazione della liquidità garantita alle imprese.

Le condizioni e i requisiti previsti dal Decreto, così come l’efficacia della predetta misura, che vale 200 miliardi di euro, di cui 30 destinati alle Pmi, sono subordinate all’approvazione della Commissione Europea.

Infine, allo scopo di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale, il Decreto introduce, all’articolo 2, un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti “non di mercato” ai sensi della normativa dell’Unione europea, saranno assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa SACE per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

MISURE FISCALI E CONTABILI (CAPO IV). Nell’ambito delle misure di carattere fiscale, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il DL n. 23/2020 ha disposto:

  • la sospensione dei versamenti, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi a:
  • Iva;
  • Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 DPR 600/1973;
  • Addizionali regionali e comunali;
  • Contributi previdenziali, assistenziali e premi Inail.

Le condizioni da soddisfare per avvalersi della predetta sospensione variano in rapporto ai requisiti dimensionali dei soggetti interessati.

In particolare occorre che:

  • i soggetti con ricavi/compensi 2019 inferiori a 50 milioni di euro abbiano subito una riduzione del fatturato e/o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 33% dei corrispondenti valori relativi ai mesi di marzo ed aprile 2019;
  • i soggetti con ricavi/compensi 2019 pari o superiori a 50 milioni di euro abbiano subito una riduzione del fatturato e/o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile 2020 pari ad almeno il 50% dei corrispondenti valori relativi ai mesi di marzo ed aprile 2019;
  • i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, abbiano subito una riduzione del fatturato e/o dei corrispettivi dei mesi di marzo ed aprile 2020 pari ad almeno il 33% dei corrispondenti valori relativi ai mesi di marzo ed aprile 2019, limitatamente ai versamenti Iva;
  • i soggetti che hanno intrapreso l’attività d’impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019 non soddisfino nessun altro requisito;
  • gli enti non commerciali che svolgono l’attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa non soddisfino nessun altro requisito.

I versamenti sospesi sono differiti alla scadenza del 30 giugno 2020, data in cui dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione o in 5 rate di pari importo a partire dalla stessa data.

I soggetti che, ai sensi dell’art. 62 del DL n. 18/2020, avendo ricavi o compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti di ritenute, contributi ed Iva in scadenza nel mese di marzo 2020, per beneficiare delle ulteriori sospensioni dei versamenti previste per i mesi di aprile e maggio 2020, dovranno verificare il rispetto del requisito della diminuzione del fatturato e/o dei corrispettivi nella misura minima del 33%.

Restano ferme, ove più favorevoli, le disposizioni previste dal DL 9/2020 (art. 8) e dal DL 18/2020 (art. 61),  per le imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19, quali quelli del  turismo, della ristorazione, dello sport, dell’intrattenimento, della cultura, dei servizi di assistenza, dei trasporti, ecc., relative ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, in scadenza dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020, nonché dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti precedentemente sospesi, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1 giugno 2020) oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

In relazione ai versamenti Iva di aprile e ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dell’Iva nel mese di maggio 2020, i soggetti in esame potranno beneficiare della sospensione alle medesime condizioni previste dal DL n.23/2020 per tutti gli altri soggetti.

Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL n. 23/2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi Inail, ai sensi dell’art. 61 co. 5 del DL 18/2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

L’Agenzia delle Entrate verificherà i requisiti di fatturato e corrispettivi dei soggetti che sospenderanno i versamenti dandone comunicazione agli enti previdenziali ed assistenziali (Inps e Inail) che ne avranno segnalato i dati identificativi.

  • la sospensione della effettuazione e del versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni da parte dei sostituti d’imposta.

Così come previsto per il periodo 17-31 marzo 2020 dal DL n. 18/2020, analogamente il DL n. 23/2020 conferma la possibilità che i ricavi e i compensi percepiti nei mesi di aprile e di maggio 2020 non siano assoggettati a ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta a condizione che i percipienti:

  • nel periodo d’imposta precedente il 17 marzo 2020 (in genere il 2019) abbiano conseguito ricavi/compensi non superiori a 400mila euro e che;
  • nel mese precedente (rispettivamente marzo e aprile) non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi di questa facoltà, i percipienti interessati dovranno rilasciare al committente un’apposita dichiarazione recante il riferimento alla norma (art. 19 DL. N. 23 del 08/04/2020) e provvedere poi a versare personalmente le ritenute sospese entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione o in 5 rate di pari importo, a partire dalla stessa data.

  • la possibilità di applicare il metodo previsionale al ribasso nella determinazione degli acconti Irpef, Ires ed Irap senza che vengano applicate sanzioni ed interessi qualora gli acconti che saranno complessivamente versati a giugno e novembre dovessero risultare non inferiori all’80% (piuttosto che al 100%) dell’imposta che sarà determinata a saldo per l’anno 2020.

Dalla lettura della disposizione normativa in esame emerge una duplice limitazione:

  • la prima di tipo oggettivo in quanto la disposizione fa espresso riferimento ad Irpef, Ires ed Irap e non anche a tutte le altre imposte dirette che vanno versate con il metodo dell’acconto (del 95-100%) quali le addizionali, l’imposta sostitutiva da regime di vantaggio (L. 98/2011), l’imposta sostitutiva da regime forfettario (L. 190/2014), la cedolare secca, l’Ivie e l’Ivafe, per le quali resta immutato il regime sanzionatorio previsto in materia di acconti;
  • la seconda è di tipo procedurale in quanto non si applica al metodo storico di determinazione degli acconti bensì soltanto al metodo previsionale.
  • la rimessione in termini per i versamenti, in favore delle pubbliche amministrazioni, non effettuati entro il 20 marzo 2020 che potranno essere considerati tempestivi se verranno effettuati entro il 16 aprile 2020.

Rientrano, quindi, nell’ulteriore proroga al 16 aprile 2020, ad esempio:

– i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali Irpef, trattenute nel mese di febbraio;

– il versamento dell’Iva a debito di febbraio;

– il versamento del saldo Iva 2019;

– il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali;

– i versamenti dei contributi Inps di febbraio relativi ai redditi di lavoro dipendente e ai “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.

  • la rimessione in termini per la trasmissione telematica delle CU che avrebbero dovuto essere inviate telematicamente entro il 31 marzo 2020 e che saranno considerate tempestive, e dunque non daranno luogo all’applicazione di sanzioni, qualora vengano trasmesse all’Ade entro il prossimo 30 aprile.

Si tratta, in particolare, delle CU rilevanti per la predisposizione dei modelli precompilati (730/2020 e Redditi Pf 2020) relativi al 2019, mentre per le altre CU, non rilevanti ai fini delle dichiarazioni precompilate, resta fermo il termine ordinario del 31  ottobre 2020 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Viene prorogato dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 anche il termine per la consegna delle CU 2020 ai contribuenti-sostituiti.

  • la proroga al 30 giugno 2020 della validità dei certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis del D.Lgs n. 241/1997, emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020.
  • la sospensione, per tutto il periodo intercorrente tra il 28 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini entro cui soddisfare le condizioni previste dal DPR 131/86 e dalla l. 448/98 per ottenere i benefici c.d. “prima casa”.

In particolare si tratta:

– del termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza;

– del termine di un anno per l’alienazione della ex prima casa dal momento del nuovo acquisto;

– del termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale decorrente dall’alienazione (infraquinquiennale) dell’abitazione agevolata;

– del termine di un anno ai fini del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

  • la semplificazione del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relativo al I trimestre 2020 che potrà essere differito, senza applicazione di interessi e sanzioni, dal 20 aprile 2020 al 20 luglio 2020, ove di importo inferiore a 250 euro e al 20 ottobre 2020 ove l’importo cumulativamente dovuto per il I e il II trimestre non risulti di importo superiore a 250 euro.

Restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per:

– il terzo trimestre (luglio-agosto-settembre), stabilita al 20 ottobre;

– il quarto trimestre (ottobre-novembre-dicembre), stabilita al 20 gennaio dell’anno successivo.

  • l’estensione del credito d’imposta previsto dal DL n. 18/2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 n. 5443, alle spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (quali mascherine chirurgiche, Fp2, Fp3, guanti, visiere, occhiali e tute di protezione, calzari, detergenti mani, disinfettanti etc.) e altri dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali ad es. barriere e pannelli protettivi), sempre nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate, nell’anno 2020, fino a un importo massimo di 20mila euro per beneficiario. Con apposito decreto del Mise, da emanarsi entro il prossimo 16 aprile 2020 saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro stabilito per il 2020.
  • l’esenzione da Iva e da imposte sui redditi del valore normale dei farmaci ceduti a fini compassionevoli.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI (CAPO V). ll DL n. 23/2020 ha esteso la proroga dei termini processuali, già prevista dall’art. 83 del DL n. 18/2020 per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020, fino all’11 maggio 2020, portandola così da 38 a 64 giorni. Tale periodo di sospensione vale per qualsiasi termine processuale (ricorsi, appelli, costituzioni in giudizio, riassunzioni, etc.) previsto nell’ambito di tutti i procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e militari.

Infine, vale la pena di ricordare che la scadenza di tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, originariamente ricadente nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, è stata prorogata fino al 15 giugno 2020 dall’art. 103 co. 2 del DL n. 18/2020. Tra le attestazioni di cui alla suddetta disposizione rientra anche il Durc on line.

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