Con la risposta ad istanza di interpello n. 454 del 16 settembre scorso, è arrivata una doccia fredda su quanti, Soci persone fisiche di società di capitali soggette ad IRES, confidavano sulla possibilità di scontare una minore tassazione sugli utili formatisi fino al 31.12.2017, allorquando la delibera di distribuzione venisse adottata entro il 31/12/2022. Ma andiamo con ordine nel ricostruire l’evoluzione normativa ed interpretativa in materia.
Con il passare del tempo, e la progressiva riduzione dell’aliquota IRES da applicare ai redditi prodotti dalle Società di capitali, è variata, corrispondentemente, la percentuale da applicare agli utili percepiti dai Soci persone fisiche delle medesime società, titolari di partecipazioni qualificate, al fine di determinare la base imponibile IRPEF.
In particolare, i regimi di tassazione dei dividendi, susseguitisi nel tempo, hanno previsto che:
- gli utili maturati fino al periodo d’imposta 2007 (sui quali la Società aveva scontato un’IRES del 33%) venissero tassati in capo ai Soci persone fisiche, con aliquota IRPEF progressiva, per il 40% del loro ammontare (DM 02.04.2008);
- gli utili maturati dal periodo d’imposta 2008 fino al periodo d’imposta 2016 (sui quali la Società aveva scontato un’IRES del 27,5%) venissero tassati in capo ai Soci persone fisiche, con aliquota IRPEF progressiva, per il 49,72% del loro ammontare (DM 26.05.2017);
- gli utili maturati nel periodo d’imposta 2017 (sui quali la Società aveva scontato un’IRES del 24%) venissero tassati in capo ai Soci persone fisiche, con aliquota IRPEF progressiva, per il 58,14% del loro ammontare (Decreto interministeriale dell’economia e delle finanze 26.05.2017).
Vale appena la pena di ricordare che le “partecipazioni qualificate” sono quelle che attribuiscono ai Soci:
- una percentuale di voto superiore al 2% o una partecipazione al capitale superiore al 5%, in caso di società quotate sui mercati regolamentati;
- una percentuale di voto superiore al 20% o una partecipazione al capitale superiore al 25%, in caso di società non quotate sui mercati regolamentati.
A differenza delle precedenti, le partecipazioni non qualificate, cioè quelle inferiori alle suddette soglie, hanno sempre scontato una tassazione secca a titolo d’imposta, del 20% fino al 30/06/2014 e successivamente del 26%.
Con riferimento agli utili percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate non assume più rilevanza in quanto l’articolo unico, al comma 1004, della L.205/2017, ha disposto che gli stessi saranno interamente tassati nella misura del 26%, tramite ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Stante la maggiore tassazione così introdotta (26% sul 100% degli utili percepiti) rispetto ai previgenti regimi, il Legislatore, con il successivo comma 1006 della stessa L. 205/2017, ha dettato un regime transitorio secondo cui “In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni” precedenti.
Tale norma è stata “universalmente” interpretata nel senso che il regime transitorio, ovvero le norme previgenti, si possa applicare agli utili formatisi fino al 31/12/2017 alla sola condizione che la delibera relativa alla loro distribuzione intervenga entro e non oltre il 31/12/2022.
Senonché, con la risposta ad uno specifico interpello, la n. 454 dello scorso 16 settembre, con cui sono stati richiesti chiarimenti in merito alla tassazione da applicare agli utili:
- formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- la cui distribuzione venga deliberata entro il 31 dicembre 2022;
- posti in pagamento ai Soci in diverse tranches e comunque entro cinque anni dalla data di ciascuna delibera assembleare;
l’Agenzia delle Entrate ha sorpreso tutti affermando che, per poter applicare il regime transitorio, è necessario che, entro il prossimo 31 dicembre 2022, non solo venga adottata la delibera di distribuzione degli utili ma anche che gli stessi vengano materialmente corrisposti ai Soci.
La ratio di questa interpretazione, a detta dell’Agenzia, risiede nel fatto che la “regola generale” della tassazione secca del 26%, a norma della L. 205/2017 comma 1005, si applica indistintamente a tutti i redditi di capitale “percepiti” a partire dal 1° gennaio 2018.
Su questa “regola generale” (fondata sul principio di cassa) si interseca, a parere dell’Agenzia, la deroga (che analogamente dev’essere basata sullo stesso principio di cassa) prevista dal comma 1006 della L. 205//2017, che l’Agenzia delle Entrate interpreta, in linea con la precedente risoluzione n. 56/E del 2019, come espressione della volontà del Legislatore di salvaguardare, solo per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), gli utili distribuiti nel periodo di salvaguardia, ove formatisi in periodi d’imposta antecedenti il momento di decorrenza del nuovo regime fiscale e oggetto di delibere di distribuzione adottate nello stesso periodo di salvaguardia.
Da qui la conseguenza tratta dall’A.E. secondo cui, fermo restando che agli utili “distribuiti” a partire dal 1° gennaio 2018 si applica il nuovo regime di tassazione (imposta sostitutiva del 26%), agli utili formatisi fino al 31 dicembre 2017 si applica il regime transitorio (di favore) a condizione che la loro distribuzione sia stata non solo deliberata ma anche materialmente eseguita entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
Nelle more che dottrina e giurisprudenza sciolgano i dubbi interpretativi sollevati dall’Agenzia non resta che correre alla distribuzione degli utili, sempreché le Società, nell’attuale contesto economico e finanziario abbiano le risorse liquide per poterlo fare.
Viceversa, “non ci resta che piangere” o osare una diversa interpretazione che, a parere di chi scrive, potrebbe essere la seguente:
poiché con i citati decreti ministeriali è stata prevista, agli effetti della tassazione del socio, una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti, indipendentemente da quanto indicato nella relativa delibera di distribuzione, si presumono prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007, poi con quelli formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016 e poi, con gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, orbene, proprio per non protrarre a tempo indeterminato tale presunzione, e (con essa) la possibilità di beneficiare del regime transitorio, è necessario e sufficiente che la delibera di distribuzione venga adottata nel periodo di transizione (01.01.2018 – 31.12.2022), trascorso il quale detta presunzione, al pari dei precedenti regimi di tassazione, non opererà più e a tutti gli utili deliberati e distribuiti a far data dal 1° gennaio 2023 si applicherà il nuovo regime di tassazione dei dividendi.