L’INAIL, in attuazione dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ha pubblicato gli avvisi regionali contenenti  le modalità operative per l’ottenimento dei contributi in oggetto.

Di seguito si riportano gli elementi essenziali del Bando relativo alla Regione Sicilia, onde poter valutare l’opportunità per le imprese di concorrere all’assegnazione delle relative risorse.

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

  1.       Progetti d’investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
  2.       Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  3.       Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

Per ciascuna delle tre tipologie di progetto, sono previste apposite caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, le spese ammissibili e la loro entità massima nonché i parametri e i relativi punteggi utili per il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità pari 120 punti.

Ogni impresa può presentare un solo progetto riguardante una sola unità produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI

Lo stanziamento previsto per la Regione Sicilia è pari a complessivi Euro 17.538.923 di cui:

  • Euro 12.277.246 per i progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ed i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  • Euro 5.261.677 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

REQUISITI DEI DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, aventi i seguenti requisiti:

    • avere nel territorio della Regione l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto;
    • essere iscritta nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane;
    • non essere in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
    • essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
    • non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;
    • non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al contributo per uno degli Avvisi pubblici INAIL 2012, 2013 o 2014 per gli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    • non aver ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014.

I suddetti requisiti e condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto ed alla sua rendicontazione.

I progetti di tipologia 1 (progetti di investimento) devono consentire all’Azienda di conseguire un miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

I progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) devono riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni.

Per i progetti di tipologia 3 (Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto) sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l’azienda richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda.

Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda locataria dell’immobile oggetto dell’intervento.

Per i progetti di questa tipologia la presenza di materiali contenenti amianto deve essere riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (DVR).

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo ottenibile è un contributo in conto capitale pari al 65% delle spese ammesse, sostenute e documentate al netto dell’IVA.

Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.

Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000.

I contributi rispettano le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa agli aiuti “de minimis“.

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo:

– le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto;

– le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza;

– le eventuali spese tecniche, entro determinati limiti.

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 maggio 2016.

SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto o alla sostituzione di:

  • dispositivi di protezione individuale;
  • veicoli, aeromobili e imbarcazioni;
  • impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
  • hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
  • mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone, ecc.);
  • ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:

  • trasporto del bene acquistato;
  • sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà;
  • ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente;
  • consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
  • adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
  • manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
  • adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
  • compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D. Lgs 231/2001;
  • acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
  • acquisto di beni usati;
  • acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;
  • costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci;
  • costi autofatturati.

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

  1.  accesso alla procedura on line e compilazione della domanda;
  2.  invio della domanda on line;
  3.  invio della documentazione a completamento della domanda.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line Inail (Nome Utente e Password).

Una volta effettuata la registrazione, fino alle ore 18,00 del giorno 5 maggio 2016, sarà possibile:

–  effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;

–  verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;

–  salvare la domanda inserita;

–  effettuare la registrazione della propria domanda.

Dal 12 maggio 2016 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione riceveranno un codice identificativo da utilizzare per l’invio telematico.

Le domande saranno collocate in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici INAIL.

Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati a partire dal 19 maggio 2016.

Gli elenchi cronologici di tutte domande inoltrate saranno pubblicati, entro 7 giorni dalla ultimazione della fase di invio, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria.

CRITERI DI PRECEDENZA A PARITÀ’ DI POSIZIONE

Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione degli elenchi cronologici utile per l’ammissibilità al contributo l’ordine viene stabilito secondo i seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sottoindicata:

– contributo richiesto minore;

– importo del progetto maggiore;

– data iscrizione alla CCIAA meno recente;

– possesso del rating di legalità di cui al Decreto MEF-MISE 20/2/2014 n. 57 per le imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro.

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire alla Sede INAIL territorialmente competente, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli elenchi delle domande ammesse al contributo:

– la copia della domanda telematica generata dal sistema, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante;

– tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto.

VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA

Nei 30 giorni successivi all’inoltro della documentazione a completamento della domanda, l’INAIL avvierà il procedimento di riscontro di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on-line e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi, potendo invitare l’impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l’impresa non provveda ad ottemperare alla richiesta di integrazione dei documenti entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, la domanda non verrà ammessa.

Completata l’istruttoria, nel rispetto del termine di 120 giorni, l’INAIL comunicherà all’impresa richiedente il provvedimento relativo all’esito della verifica.

ANTICIPAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO

L’impresa il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a € 30.000,00 può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo stesso, previo rilascio, all’esito positivo della verifica tecnico-amministrativa, di apposita fidejussione, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore dell’INAIL.

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

In caso di ammissione al finanziamento, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica tecnico amministrativa o dalla data di avvio degli investimenti (a partire dal 6 maggio 2016).

Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata dell’impresa per un periodo non superiore a sei mesi.

MODALITÀ’ DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (fatture, ricevute, ecc.) sarà completata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, la Sede INAIL territorialmente competente, comunicherà all’impresa richiedente il provvedimento relativo all’esito di tale verifica.

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

II progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda ed ammesso al contributo.

Qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una incompleta o parziale realizzazione del progetto, il contributo verrà erogato solo per la parte effettivamente realizzata, a condizione che:

  1. per i progetti di investimento di cui alla tipologia 1 sia assicurata la coerenza dell’intervento realizzato al fattore di rischio/causa di infortunio alla quale si è fatto riferimento all’atto della richiesta del finanziamento;
  2. per i modelli organizzativi di cui alla tipologia 2 sia assicurata la rispondenza al modello organizzativo gestionale che si è chiesto di realizzare.

Diversamente, per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto non è consentita la realizzazione parziale del progetto ammesso a contributo a seguito della verifica tecnico amministrativa.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Oltre a quanto già specificato, i soggetti beneficiari sono tenuti a:

  1. comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria dell’impresa richiedente;
  2. curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al contributo per i 5 anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del contributo;
  3. non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima dei 2 anni successivi alla data di erogazione del saldo;
  4. mantenere il modello organizzativo di cui alla tipologia 2 (allegato 2) per i 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;
  5. in caso di cessione d’azienda, trasferire al soggetto subentrante le obbligazioni derivate dalla concessione del contributo, inviandone notizia all’INAIL;
  6. rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al programma di investimenti che pertanto dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico e registrati su un conto corrente indicato in sede di domanda ed oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede INAIL competente  in caso di variazione.
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