In assenza di una normativa organica che disciplini la fiscalità indiretta del Trust, i contenziosi presso le commissioni tributarie non tendono a diminuire. Fortunatamente ci pensa la Suprema Corte a ribadire l’ormai consolidato orientamento secondo cui sia l’atto istitutivo di un Trust sia l’atto dispositivo di beni (immobili) in Trust, non comportando un reale ed effettivo passaggio di ricchezza da un soggetto ad un altro, scontano le imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale, in misura fissa. Solo il trasferimento finale dei beni (immobili) dal trustee al beneficiario, comportando un effettivo passaggio di ricchezza a favore di quest’ultimo, sconterà le imposte in misura proporzionale.
Nell’ambito della fiscalità indiretta del Trust si consuma l’ennesimo contenzioso tributario in tutti e tre i gradi di giudizio con un verdetto finale (prevedibile) pro contribuente, ma non del tutto scontato. Almeno fino a quando il legislatore non deciderà di mettere nero su bianco la disciplina della fiscalità indiretta del trust e l’Agenzia delle entrate continuerà a seguire un orientamento che via via è diventato inappropriato.
La vicenda trae origine a seguito dell’istituzione, da parte di due società (disponenti), Alfa S.r.l. e Beta S.r.l., di due trust di tipo liquidatorio. Venivano così posti in essere tre distinti atti.
Con il primo atto, la Alfa S.r.l. (disponente) conferiva nel “Trust Alfa” il proprio patrimonio sociale al fine di realizzare la liquidazione dell’attivo nell’interesse dapprima dei creditori sociali e, successivamente, dei soci. In riferimento a tale atto, il trustee liquidava e versava le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e, successivamente, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di rettifica e liquidazione con cui liquidava le imposte ipotecaria e catastale in misura variabile.
Con il secondo atto, la Beta S.r.l. (disponente) conferiva nel “Trust Beta” il proprio patrimonio sociale al fine di realizzare la liquidazione dell’attivo nell’interesse, dapprima, dei creditori sociali e, successivamente, dei soci. In riferimento a tale atto, il trustee liquidava e versava le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e indicava un imponibile nullo ai fini dell’applicazione dell’imposta di successione e donazione. Successivamente, l’Agenzia delle entrate emetteva avviso di rettifica e liquidazione con cui liquidava le imposte ipotecaria e catastale in misura variabile e l’imposta di successione e donazione nella misura dell’8%.
Con il terzo atto il trustee del “Trust Beta” scioglieva il vincolo di destinazione generatosi in precedenza e ritrasferiva il patrimonio sociale alla Beta S.r.l. In riferimento a tale atto, Beta S.r.l. liquidava e versava le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e, successivamente, l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di rettifica e liquidazione con cui liquidava le imposte ipotecaria e catastale in misura variabile.
Il Notaio rogante i suddetti atti, nella qualità di coobbligato in solido, ricorreva avverso i tre atti impositivi, chiedendone l’annullamento. La Ctp di Milano e la Ctr Lombardia si pronunciavano a favore del ricorrente e l’Agenzia delle entrate ricorreva per Cassazione, censurando nel merito la sentenza della Ctr Lombardia per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 comma 47 del D.L. 262/2006 e degli articoli 1, 2 e 10 del D. Lgs. 347/1990.
In particolare, l’Agenzia delle entrate, attenendosi al contenuto delle circolari 3/E del 22 gennaio del 2008 e 48/E del 6 agosto 2007, eccepiva:
- in merito all’applicazione dell’imposta di successione e donazione, che la costituzione di un trust rientra nella categoria dei vincoli di destinazione e l’articolo 2 comma 47 del Dl 262/2006, che ha reintrodotto nell’ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni, ha esteso l’ambito applicativo della stessa alla costituzione di vincoli di destinazione e, pertanto, il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto) va assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale;
- in merito all’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, che sono soggetti in misura proporzionale sia l’attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo (atto dispositivo) sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo (momento in cui i beni vengono trasferiti dal trustee ai beneficiari finali), nonché i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, ovvero durante la vita del trust (operazioni poste in essere).
La Suprema Corte – Sesta Sezione Civile, con l’Ordinanza n. 5766, pronunciata l’11 dicembre 2019 e depositata lo scorso 3 marzo, ha rigettato i ricorsi proposti dall’Agenzia delle entrate, ribadendo che, nonostante qualche (non recente) pronuncia di senso contrario – Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 2015 – in materia di trust è prevalso l’orientamento, che può dirsi ormai consolidato e comunque più persuasivo, in base al quale, “Poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’articolo 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del “trust”, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trustee” in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16699 del 21/06/2019… – Cass. n. 16701/2019, n. 16702/2019, n. 16703/2019 e n. 16704/2019…).
A dirla tutta, quindi, in un sistema di common law non ci sarebbero dubbi sulla tassazione indiretta del Trust. Ma siamo in Italia e, quindi, per avere un quadro definitivamente certo occorrerà aspettare ancora il tanto atteso intervento del Legislatore.