Il D.Lgs. n.175/14 ha introdotto importanti modifiche riguardanti le modalità di certificazione delle ritenute operate dai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta.
In base alle nuove disposizioni ogni sostituto è tenuto a:
- predisporre un Modello di Certificazione cd. “Unica” perché valida sia per certificare i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, sia per certificare i compensi di lavoro autonomo, le provvigioni e redditi diversi, nonché l’ammontare complessivo delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti ai percipienti;
- consegnare ai singoli percipienti le rispettive Certificazioni entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte (quest’anno il 2 marzo visto che il 28 febbraio cade di sabato), ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
- trasmettere la Certificazione Unica in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (quest’anno il 9 marzo visto che il 7 cade di sabato) dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, direttamente, se abilitato, o per il tramite degli intermediari incaricati.
Al pari di quanto avviene per l’invio del Modello 770, è data facoltà agli intermediari incaricati (consulenti del lavoro e consulenti fiscali) di inviare ciascuno la sezione di propria competenza della Certificazione Unica.
La predisposizione della Certificazione Unica, può essere effettuata da ciascuna Azienda, attraverso il proprio software o alternativamente utilizzando il software e le relative istruzioni disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:
Agenzia delle Entrate – Modello e istruzioni CU
Al fine della relativa trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, ciascuna Azienda dovrà inviare l’apposito file della Certificazione al nostro Studio entro il 27 febbraio 2015.
Sanzioni
Tra le principali novità della suddetta disciplina si rinviene il rigido sistema sanzionatorio, il quale prevede che in caso di certificazione omessa, tardiva o errata verrà applicata la sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione omessa o inesatta, salvo che entro i 5 giorni successivi alla scadenza venga ritrasmessa la certificazione correttamente predisposta.
Trascorsi cinque giorni dalla scadenza eventuali tardività o irregolarità non saranno più sanabili neppure in ravvedimento operoso.