L’articolo 55 del D.L. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, nell’ambito delle misure di sostegno finanziario alle imprese, prevede, per le società che cedono a titolo oneroso crediti deteriorati (Npl), la possibilità di convertire in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate (Dta) relative alle perdite fiscali pregresse ed alle eccedenze Ace.
La nuova normativa, che è finalizzata a far affluire liquidità alle imprese, risulta particolarmente vantaggiosa per le aziende titolari di crediti deteriorati che potranno disporre di risorse liquide, sotto forma di crediti d’imposta, anziché attendere di conseguire redditi imponibili con cui poter compensare le perdite fiscali pregresse e le eccedenze Ace. Tale disposizione risulta di notevole interesse in un periodo in cui, in considerazione dell’emergenza socioeconomica, è probabile che sempre meno aziende disporranno di redditi imponibili.
I soggetti destinatari dell’articolo 55 del decreto sono le società che, dallo scorso 17 marzo ed entro il prossimo 31 dicembre, effettueranno cessioni a titolo oneroso di crediti deteriorati, intendendosi come tali i crediti il cui mancato pagamento si sia protratto per oltre 90 giorni dalla data di scadenza.
In merito ai destinatari delle disposizioni, va rilevato che sono escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza, nonché le società legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e le relative società controllate.
Possono essere oggetto di trasformazione le imposte anticipate relative:
- alle perdite fiscali pregresse non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data di cessione dei crediti;
- all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (c.d. eccedenze Ace), non ancora dedotto o utilizzato tramite credito d’imposta, in diminuzione dell’Ires e dell’Irap, alla data della cessione.
Pertanto, le società che non dispongono di perdite fiscali pregresse o eccedenze Ace non potranno beneficiare delle disposizioni agevolative. I crediti deteriorati possono essere ceduti per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il prossimo 31 dicembre.
Nel caso di gruppo societario, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nel suddetto importo rientrano tutte le cessioni effettuate sia dalle società controllanti che dalle relative società controllate. Le perdite fiscali pregresse e le eccedenze Ace, rilevanti ai fini della trasformazione delle Dta in credito d’imposta, possono essere computate in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
A titolo di riepilogo delle disposizioni agevolative si riporta un esempio di modalità di trasformazione: ipotizzando che vengano ceduti crediti per un valore nominale di 200 mln di euro, indipendentemente dal prezzo di cessione degli stessi crediti, le perdite fiscali pregresse e le eccedenze Ace rilevanti ai fini della trasformazione sarebbero pari a 40 mln di euro (20%) e le relative Dta trasformabili in crediti d’imposta sarebbero pari a 9,6 mln di euro (40 mln x 24% Ires). Le società cedenti, per poter effettuare la trasformazione delle Dta in crediti d’imposta, sono tenute ad esercitare un’apposita opzione irrevocabile ai sensi dell’art. 11 comma 1 del DL 59/2016 ed al pagamento di un canone annuo nella misura dell’1,5%. Detta opzione, che deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data di efficacia della cessione dei crediti, ha effetto a partire dall’esercizio successivo alla cessione.
Dal momento in cui, a seguito della cessione dei crediti, le Dta vengono trasformate in crediti d’imposta, la società non potrà più riportare in avanti le perdite fiscali pregresse e l’eccedenza Ace. La trasformazione in crediti d’imposta può essere effettuata anche nel caso in cui le Dta relative ai citati componenti non siano state iscritte in bilancio, ritenendo che la società non avrà in futuro la capacità di generare redditi imponibili.
Il credito d’imposta, conseguente alla trasformazione, non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del D. Lgs 241/97, senza alcun limite di importo o alternativamente ceduto o chiesto a rimborso. Il suddetto credito non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Allo stato attuale, stante il tenore letterale della norma, non è possibile stabilire con certezza se l’utilizzo in compensazione del credito sia consentito a partire dalla data di cessione del credito e quindi dal 2020 ovvero dall’esercizio successivo. Tuttavia, in linea con la finalità del legislatore di sostenere le imprese in questo momento di particolare difficoltà, è logico ritenere che, in sede di conversione del Decreto, cosa che dovrebbe avvenire entro il prossimo 16 maggio, tale aspetto sarà definito nel senso più positivo.