È davvero possibile tutelare il proprio patrimonio da quanti rivendicano nei nostri confronti un risarcimento danni per l’esercizio della funzione sociale che si ricopre? E quali sono le categorie professionali a “rischio” aggressione? Per scongiurare ogni pericolo, è più opportuno ricorrere all’istituto giuridico del Fondo patrimoniale, dell’intestazione fiduciaria o a quello del Trust?
Dalla teoria alla pratica il passo è lungo e non privo di ostacoli. Ma di fronte ad alcuni bivi, il miglior “navigatore” da attivare per raggiungere più serenamente la meta è quello che fa leva sull’esperienza, analizzando caso per caso.
Alcune attività, imprenditoriali o professionali, seppur svolte con la massima diligenza e il dovuto impegno, sono esposte più di altre a rischi d’esercizio, che possono tradursi in danni personali o patrimoniali ai soggetti per i quali si è espletata un’attività. E questi, com’è ovvio che sia, a titolo di risarcimento hanno il diritto di rivalersi nei confronti dei beni appartenenti all’autore del danno.
Ma chi sono i soggetti “a rischio” e come possono tutelare il proprio patrimonio da eventuali rivendicazioni?
Volendone individuare alcuni, che – per tipologia di attività svolta ed altresì per il particolare periodo di stagnazione economica che il Paese attraversa già da parecchi anni – risultano più soggetti ad aggressione, è possibile citare gli imprenditori individuali e i soci illimitatamente responsabili; gli amministratori, i sindaci e i revisori legali di società o enti; i dirigenti d’azienda, i medici e tutti i professionisti in genere. Ma prima di individuare gli strumenti che possono tutelarne il patrimonio, risulta doveroso fare una serie di considerazioni.
Durante il mio percorso professionale, ho avuto la fortuna di far tesoro di alcuni consigli di autorevoli soggetti. Ebbene, non dimenticherò mai quel giudice che, rivolgendosi a me, disse così: <<Mio caro dottore, per non rischiare il proprio patrimonio e tutelarlo dalle aggressioni di terzi esiste un solo strumento: non possedere nulla!>>. Questa “felice” affermazione, sul momento mi fece sorridere e riflettere. In seguito, mi tornò anche utile per comprendere in pieno il principio secondo cui non esistono strumenti che tutelano in maniera assoluta il patrimonio di un soggetto.
Tuttavia, il nostro ordinamento giuridico ha previsto alcuni strumenti, che – in presenza di determinate condizioni ed in assenza di “abusi” – consentono a un soggetto di tutelare i propri beni. Ma prima occorre chiarire due ulteriori aspetti. In primo luogo, il legislatore non ha previsto istituti di protezione del patrimonio, ma ha disciplinato una serie di istituti giuridici che, seppur finalizzati al raggiungimento di altri scopi, producono effetti protettivi sul patrimonio di uno o più soggetti.
Prendiamo ad esempio il “Fondo Patrimoniale”, disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice civile, che consente ai coniugi di destinare uno o più beni al soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare. Tale istituto, seppur creato dal legislatore al fine unico di soddisfare i bisogni della famiglia mediante l’utilizzo dei beni immessi nel fondo, consente, in presenza di determinate condizioni, di proteggere il patrimonio immesso nel fondo dalle aggressioni di soggetti terzi.
Un secondo aspetto da chiarire, riguarda il fatto che, in presenza di determinate posizioni soggettive “patologiche”, nessuno strumento giuridico consente la piena tutela del patrimonio.
Basti ricordare che sono improduttivi di effetti protettivi del patrimonio gli atti dispositivi lesivi dei diritti degli eredi legittimi; ma anche gli atti posti in essere al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte o ad un provvedimento giudiziale, in quanto possono essere soggetti all’azione revocatoria ordinaria o fallimentare.
Di fatto, pertanto, non esistono strumenti atti a tutelare in maniera assoluta il patrimonio di un soggetto. Semmai, gli istituti attualmente disponibili – seppur finalizzati al raggiungimento di altri scopi – producono effetti protettivi sul patrimonio. Ma in presenza di determinate posizioni soggettive “patologiche”, nessuno strumento giuridico ne consente la piena tutela.
Ecco perché, prima di scegliere scelga uno strumento giuridico capace di produrre effetti protettivi sul patrimonio, risulta di fondamentale importanza analizzare e studiare ogni singola fattispecie per poi individuare lo strumento o il mix di strumenti più idonei al soddisfacimento delle proprie esigenze.
Passiamo adesso a conoscere alcuni dei principali strumenti che, in presenza di determinate condizioni, consentono di tutelare il proprio patrimonio. Per ciascun istituto saranno evidenziate le caratteristiche peculiari con particolare attenzione agli effetti protettivi sul patrimonio. Il tutto in maniera sintetica, rinviando, in occasione dei prossimi contributi, l’analisi più approfondita, relativa a ciascuno strumento o ad aspetti particolari.
Il Fondo patrimoniale
Aspetti generali
È un istituto disciplinato dagli articoli 167 e seguenti del Codice civile che consente ai coniugi di destinare alcuni beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Con l’istituzione del Fondo patrimoniale i beni in esso confluiti rimangono di proprietà di uno o di entrambi i coniugi e vengono utilizzati esclusivamente per soddisfare i bisogni del nucleo familiare.
Possono istituire un Fondo Patrimoniale ciascun coniuge; entrambi i coniugi; un soggetto terzo a favore dei due coniugi.
Possono essere immessi nel Fondo esclusivamente beni immobili, mobili registrati e titoli di credito, la cui gestione è esercitata da ambedue i coniugi secondo le regole della comunione previste dagli articoli 177 e seguenti del Codice civile.
Tutela
Il Fondo patrimoniale, nonostante consenta una separazione tra il patrimonio in esso confluito ed il resto dei beni appartenenti a ciascun coniuge, può essere dichiarato privo di effetti mediante l’azione revocatoria ordinaria (entro cinque anni dalla costituzione del fondo) e l’azione revocatoria fallimentare (entro due anni).
Ciò significa che, se uno dei due coniugi o entrambi abbiano contratto un debito prima della costituzione del Fondo, il creditore, a tutela del proprio credito ed entro i limiti di tempo su evidenziati, può rivalersi sul patrimonio confluito nel Fondo qualora l’eventuale escussione degli altri beni appartenenti ai coniugi risultasse infruttuosa o incapiente.
A ciò si aggiunge che il Fondo patrimoniale potrebbe essere aggredito anche per debiti sorti successivamente alla sua costituzione, qualora il creditore dimostri che sia stato dolosamente costituito per sfuggire alle pretese creditorie.
Sulla base dei suddetti aspetti, possiamo affermare che il Fondo patrimoniale non rappresenta uno strumento “forte” di tutela del patrimonio.
L’intestazione fiduciaria
Aspetti generali
L’Intestazione fiduciaria si articola in due distinti atti giuridici: il primo comporta il trasferimento della titolarità di uno o più beni dal fiduciante al fiduciario; il secondo vincola il fiduciario, cioè il soggetto a cui sono intestati i beni, alla gestione ed all’amministrazione degli stessi, secondo le indicazioni dettate dal fiduciante.
Tutela
L’Intestazione fiduciaria non rappresenta uno strumento che assicura una definitiva tutela del patrimonio, poiché – malgrado i beni vengano formalmente trasferiti al fiduciario, pur rimanendo nella sostanziale titolarità del fiduciante – la segregazione non risulta definitiva giacché, in un determinato momento i beni dovranno ritornare nella disponibilità del fiduciante o di beneficiari da lui stesso indicati.
C’è da aggiungere, inoltre, che ove i creditori del fiduciante conoscano l’identità del fiduciario, possono aggredire i beni intestati al fiduciario, essendo di proprietà del fiduciante.
Il Trust
Aspetti generali
È un istituto giuridico con cui un soggetto trasferisce la proprietà dei propri beni (tutti o alcuni) a un altro soggetto affinché questi li amministri nell’interesse di uno o più beneficiari o per uno scopo determinato.
I soggetti che intervengono nell’istituto del trust sono il disponente e cioè il soggetto che trasferisce nel trust il suo patrimonio (o una parte di esso) affinché un altro soggetto lo amministri; il trustee e cioè il soggetto che ha il diritto e l’obbligo di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge; i beneficiari e cioè i soggetti titolari del diritto all’assegnazione del patrimonio alla scadenza del trust, nonché del diritto alla percezione dei redditi eventualmente prodotti dai beni durante la vigenza del trust.
Nella pratica si riscontra spesso la nomina anche di un ulteriore soggetto, il guardiano, nei confronti del quale il disponente riveste particolare fiducia e, pertanto, ha funzioni di controllo e di supplenza del trustee.
Può essere vincolata in trust, qualsiasi categoria di beni, dai mobili agli immobili, dai credi al denaro agli strumenti finanziari alle polizze assicurative, etc.
Tutela
Rispetto ai due istituti esaminati in precedenza, gli effetti “segregativo” e “protettivo” del trust risultano rafforzati e ciò dipende dal fatto che i beni immessi nell’istituto non appartengono più al disponente, ma al trustee e, quindi, i creditori del disponente non possono aggredirli.
I beni del trust sono protetti anche dai rischi provenienti dai debiti “personali” del trustee poiché sono segregati dal restante patrimonio di quest’ultimo.
La tutela patrimoniale dei beni immessi in trust si verifica in presenza delle seguenti condizioni:
- che l’atto istitutivo non contenga clausole di revocabilità da parte del disponente;
- che il disponente non mantenga invasivi poteri di orientamento dell’attività del trustee;
- che il trustee abbia sufficienti doti di professionalità, indipendenza, discrezionalità e imparzialità.
In mancanza di queste condizioni, risulta chiaro che l’intestazione al Trustee è facilmente riconoscibile come una simulazione (interposizione fittizia), con la conseguenza che i beni vincolati in trust non sono di fatto del Trustee ma del Disponente e, come tali, aggredibili dai suoi creditori.