La Legge di Bilancio 2026 introduce modifiche rilevanti nel trattamento fiscale dei redditi di capitale in Italia, sia nel caso di persone fisiche che soggetti IRES.

Se per le prime si osserva una razionalizzazione mirata, per il mondo corporate la riforma segna un intervento significativo sulla gestione della liquidità finanziaria, incidendo sulle modalità di accesso ai regimi di favore.

Dividendi, la fine della neutralità per le PMI

Uno degli aspetti più dibattuti ha riguardato il trattamento dei dividendi, che continua a dipendere dalla natura del percettore, ma con un impianto normativo oggetto di revisione in fase applicativa.

L’intervento riguarda soprattutto i soggetti IRES. Nella versione originaria della Legge di Bilancio 2026, l’accesso al regime di esclusione del 95% era stato subordinato al possesso di specifici requisiti dimensionali, con l’effetto di limitare il beneficio per le partecipazioni di minore entità.

Tuttavia, il decreto fiscale dello scorso 28 marzo ha ripristinato il regime previgente, eliminando tali soglie e riportando l’esclusione del 95% su base generalizzata. La modifica si inserisce nell’ottica di semplificazione del sistema e di superamento delle criticità applicative emerse nella prima fase di attuazione della riforma.

Per le persone fisiche cambia poco

Diverso il quadro per le persone fisiche, per le quali la riforma non produce discontinuità altrettanto profonde.

Resta confermata l’imposta sostitutiva del 26% sulle partecipazioni non qualificate, così come l’aliquota agevolata del 12,5% per i Titoli di Stato (White List).

Continua ad applicarsi anche l’agevolazione per il welfare aziendale, con l’esenzione del 50% (entro il limite annuo di 1.500 euro) per i dividendi derivanti da azioni assegnate ai dipendenti in sostituzione dei premi di risultato.

Plusvalenze e cripto-attività: la nuova stretta

Sul fronte del capital gain, la Manovra 2026 presenta una distinzione più marcata tra asset tradizionali e digitali.

Per le persone fisiche, la tassazione delle plusvalenze su partecipazioni e strumenti finanziari resta invariata, con aliquota al 26%. Cambia invece il trattamento delle rivalutazioni: per chi sceglie di affrancare il valore delle partecipazioni detenute al 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva sale al 21% (rispetto al 16-18% degli anni passati) e assume un carattere strutturale. Ciò rende lo strumento ancora utilizzabile, ma richiede una valutazione attenta in termini di convenienza.

Diverso è l’approccio per le cripto-attività. A partire dal 2026, le plusvalenze superiori a 2.000 euro saranno tassate al 33%, con un incremento significativo rispetto al passato. Fanno eccezione solo le stablecoin ancorate all’euro, che restano al 26%, evidenziando la volontà del legislatore di distinguere tra componente speculativa e funzione monetaria.

Anche il regime PEX cambia pelle

La riforma tocca anche il regime di Participation Exemption.  Nella prima formulazione, l’esenzione del 95% della plusvalenza era stata subordinata al raggiungimento di specifiche soglie di partecipazione o di valore fiscale, in linea con quanto previsto per i dividendi.

Anche in questo caso, tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con il decreto fiscale, ripristinando il regime ordinario e rimuovendo i vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio.

Ne deriva un riallineamento del trattamento fiscale delle partecipazioni rispetto al quadro precedente, con effetti di maggiore continuità e certezza applicativa.

Strategie di transizione: cosa dovrebbero fare le PMI

Alla luce delle modifiche introdotte e dei successivi interventi correttivi, la gestione finanziaria aziendale non può più essere considerata neutra sotto il profilo fiscale, ma richiede un monitoraggio consapevole delle partecipazioni e della liquidità aziendale.

Allo stesso tempo, resta centrale la revisione dell’Asset Allocation della liquidità aziendale.  Le diverse classi di investimento continuano infatti a essere soggette a regimi fiscali differenti; un esempio è rappresentato dai Titoli di Stato, che mantengono una tassazione agevolata.

Per tutti i motivi esposti, il 2026 segna un passaggio significativo nella fiscalità del capitale. La Legge di Bilancio aveva infatti introdotto un impianto selettivo, soprattutto per i soggetti IRES, ma gli interventi normativi più recenti hanno ricondotto il sistema verso una maggiore linearità.

Ne emerge un quadro in evoluzione, nel quale la gestione delle attività finanziarie non può prescindere da una valutazione attenta delle regole fiscali e dei possibili sviluppi interpretativi.

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