Con un recente pronunciamento (Sentenza n° 1448/2019), la V sezione della Commissione Tributaria di Palermo – Sezione staccata di Catania  ha fornito un importante principio in merito agli effetti giuridici di un atto impositivo notificato ad una società estinta, ribadendo che l’avviso di accertamento notificato a una società estinta non produce alcun effetto.

L’AVVISO DI ACCERTAMENTO

In data 12 dicembre 2014 ad una Società Consortile a responsabilità limitata veniva notificato presso la sua ex sede legale un avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, in cui, per l’anno 2010, venivano accertate maggiori imposte (Ires e Irap), irrogate sanzioni e liquidati interessi. L’avviso di accertamento veniva emesso e notificato malgrado la Società, in data 10 aprile 2014, fosse già stata cancellata dal registro delle Imprese di Catania.

Successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate procedeva ad iscrivere a ruolo per intero le imposte, le sanzioni e gli interessi a carico sia della società consortile sia delle società consorziate, quali soci solidalmente responsabili del debito tributario. Inutile rilevare che tale iscrizione a ruolo, arrecava alle consorziate un grave pregiudizio che risultavano titolari di un gravame, malgrado non avessero ricevuto la notifica di alcun atto impositivo.

 

IL RICORSO

A seguito della notifica dell’avviso di accertamento, la società consortile, rappresentata da Vitale Associati, proponeva ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con il quale, oltre ad eccepire nel merito l’illegittimità dell’avviso di accertamento, chiedeva l’inefficacia dell’atto impugnato in quanto notificato ad una società estinta.

Il ricorso veniva trattato dalla sezione 2 della Ctp di Catania che in data 4 aprile 2017 emetteva la sentenza n. 8576/2017 depositata in data 28 agosto 2017, con il seguente dispositivo: “La Commissione dichiara il ricorso inammissibile. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite”.

In buona sostanza, i giudici di prime cure si preoccupavano solamente di dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto proposto da una società estinta e quindi da un soggetto privo di capacità di stare in giudizio. Nulla disponevano in merito alla (in)validità dell’atto impugnato, che costituiva il presupposto fondamentale della inefficacia dell’avviso di accertamento.

Vi è da rilevare che l’Agenzia delle Entrate, sia in pendenza di giudizio che successivamente all’emissione della sentenza della Ctp di Catania, aveva già reso esecutivi i due ruoli, a carico rispettivamente della società consortile e della società consorziata, considerato che nessuna pronuncia giurisdizionale si era espressa sulla validità o meno dell’atto.

 

L’APPELLO

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la società consortile proponeva ricorso in appello, eccependo che i giudici di primo grado, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, hanno omesso di pronunciarsi sul vizio di notifica dell’avviso emesso nei confronti della società estinta, determinando nei fatti una situazione paradossale in cui l’atto impositivo notificato alla società estinta avrebbe prodotto effetti giuridici e la società non si sarebbe potuta opporre in quanto priva di capacità processuale.

A supporto della propria eccezione, la società appellante citava due pronunciamenti della stessa CTP di Catania, che in presenza di medesime fattispecie si era preoccupata di dichiarare nulli gli atti impositivi perché notificati ad una società estinta (Sentenze CTP Catania Sezione 4 n. 4441/2017 e Sezione 8 n. 11023/2015).

In data 28 giugno 2018 la sezione V della CTR di Palermo – Sezione staccata di Catania, con la Sentenza n. 1448/2019, depositata lo scorso 7 marzo 2019,  ha confermato il pronunciamento dei giudici di prime cure, ribadendo che “l’appello proposto è inammissibile in quanto proposto da una società estinta già in epoca anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento e, come tale, priva ab origine della capacità processuale. Nel caso di specie ricorre un insanabile e originario vizio del processo che giustamente è stato dichiarato dal giudice di primo grado. La cancellazione della società dal Registro delle imprese la priva, infatti, della legittimazione ad causam sia ai fini della proposizione del giudizio sia ai fini della sua prosecuzione”.

Fin qui nulla di nuovo rispetto al pronunciamento dei giudici di prime cure. Nella parte finale della sentenza, tuttavia – ed è questo l’aspetto più interessante e apprezzabile – i giudici d’appello ribadiscono il fondamentale principio secondo cui un atto impositivo notificato ad una società estinta non può produrre effetti giuridici, affermando che: ”Nessuna preoccupazione deve avere la società consortile poiché dalla sentenza non emerge alcuna convalida dell’avviso di accertamento, che notificato ad una società estinta non potrà produrre alcun effetto”.

Con questo ultimo pronunciamento, la società consortile, l’ex liquidatore e le società consorziate socie avranno titolo per chiedere immediatamente lo sgravio integrale degli importi iscritti a ruolo.  A conclusione della controversia, che ha suscitato notevole interesse da parte della stampa specializzata (si veda l’articolo del Sole 24 Ore dell’8 aprile 2019 a firma di Stefano Sereni dal titolo “Società estinta, inefficace l’atto notificato dopo la cancellazione” *), è quindi possibile concludere che con la suddetta sentenza risulta consolidato l’orientamento secondo cui un atto impositivo notificato a una società estinta non produce alcun effetto giuridico.

 

 

 

* https://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com/art/accertamento-e-contenzioso/2019-04-05/societa-estinta-inefficace-l-atto-notificato-la-cancellazione–173024.php?uuid=ABBfgdlB&refresh_ce=1)

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