Per un anno “eccezionale” come il 2020 occorrono misure altrettanto eccezionali se si vuole evitare che quelle aziende che non abbiano già chiuso i battenti per via della riduzione del fatturato siano costrette a chiudere per l’insostenibile peso dei costi aziendali, reali o figurativi che siano.
A sostegno di un’economia devastata dagli effetti della pandemia, sono state adottate misure che mai forse avremmo immaginato di conoscere, quali la disapplicazione temporanea del codice della Crisi d’impresa e delle norme civilistiche in materia di riduzione del capitale per perdite.
Infatti, quando si riporta una ferita, soprattutto se grave, non basta intervenire dall’esterno con qualche goccia di disinfettante, quali potrebbero essere considerati, per usare una similitudine, i “ristori” erogati agli operatori dei settori maggiormente colpiti, ma bisogna ricorrere ad un “antibiotico” che contrasti l’infezione dall’interno.
E dunque, nell’ottica di limitare il peggioramento dei rating economico-finanziari e l’incidenza delle perdite sui patrimoni netti aziendali, il Legislatore è intervenuto disponendo non soltanto la sospensione quinquennale delle perdite manifestatesi nell’esercizio 2020, ma anche la sospensione degli ammortamenti relativi ai bilanci in corso alla data del 15 agosto 2020.
La misura, introdotta già con il D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto di Agosto), convertito dalla Legge n. 126/2020, è stata illustrata da Assonime con la Circolare n. 2 dell’11 febbraio 2021 rubricata per l’appunto “La nuova disciplina sulla sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni”.
Per comprenderne la portata è opportuno ricordare che l’OIC n. 16, nella versione rivista nell’anno 2005, ha eliminato la previsione previgente secondo cui l’ammortamento andava sospeso per i cespiti non utilizzati per lungo tempo, stabilendo che, anche in questo caso l’ammortamento va effettuato considerato che, in quel lasso temporale, il bene è pur sempre soggetto ad obsolescenza tecnica ed economica.
In particolare, il citato principio contabile, ai paragrafi 50 e 51, prevede che “l’ammortamento, in un sistema contabile a valori storici, è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell’esercizio” e che “l’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati”. Non è altresì ammesso l’utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai risultati d’esercizio della società o di un suo ramo o divisione.
E ancora, al paragrafo 66, l’OIC n. 16 recita che “Il piano d’ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest’ultima è modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite”.
A differenza, dunque, di quanto ordinariamente previsto dal suddetto principio, che detta le regole contabili applicabili ad una gestione ordinaria, la L. 126/2020 ha stabilito che “i soggetti che redigono il bilancio secondo la disciplina nazionale possono non effettuare, in tutto o in parte, l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali con il conseguente prolungamento del piano di ammortamento originario di un anno”.
Non si tratta, dunque, di rivedere in toto, l’originario piano di ammortamento, sulla base di una nuova stima della residua vita utile dei beni, ma semplicemente di sospendere gli ammortamenti 2020 per poi riprenderli, dall’esercizio 2021, esattamente dal punto in cui li si è lasciati.
La norma fa un generico riferimento a tutte le immobilizzazioni, sia materiali che immateriali, senza precisare se la sospensione degli ammortamenti debba riguardare necessariamente intere classi di cespiti o possa essere applicata anche a singoli beni.
Anche l’avviamento può essere fatto rientrare nell’ambito di applicazione della suddetta norma perché, anche se non rappresenta un bene giuridicamente tutelato come i marchi e i brevetti, esso costituisce comunque un valore iscritto tra le immobilizzazioni immateriali. Analogamente, secondo Assonime, la deroga può interessare anche altre fattispecie di immobilizzazioni, compresi i costi di impianto, ampliamento e sviluppo, nonchè i beni acquisiti nel corso dell’esercizio.
A parere di Assonime, le Società sarebbero libere di utilizzare la deroga anche quando questa non si fondi sull’effettivo minor utilizzo di un singolo bene o di una classe di beni ma derivi, in senso più ampio, dal fatto di aver subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia da Covid-19.
La quota di ammortamento non effettuata dovrà essere destinata a una riserva indisponibile che non potrà essere distribuita ai soci, né imputata a capitale ma potrà essere utilizzata a copertura delle perdite.
Il redattore del bilancio dovrà dare conto della sospensione degli ammortamenti in Nota Integrativa indicando su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti, le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga, l’avvenuta iscrizione della riserva, gli effetti della stessa sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sul risultato economico dell’esercizio.
In merito alle ragioni della deroga, Assonime ritiene che in Nota Integrativa debbano essere forniti solo dei cenni sulle motivazioni poste a base della scelta, non ritenendo invece necessaria un’illustrazione analitica delle ragioni medesime.
Per le Società che non redigono la Nota Integrativa, in quanto rientrano nella categoria delle micro-imprese, le informazioni dovranno essere indicate in calce allo stato patrimoniale.
Dal punto di vista fiscale, la mancata imputazione a conto economico della quota d’ammortamento 2020 non influirà sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dalla sua rilevazione contabile.
Ciò determinerà un disallineamento tra il valore contabile e il valore fiscale del bene tale da richiedere lo stanziamento di imposte differite passive, ossia delle imposte corrispondenti alla quota di ammortamento contabile non stanziata in bilancio.
Ad onor del vero, va dunque considerato che il beneficio, sul bilancio 2020, non sarà esattamente pari all’importo delle quote d’ammortamento sospese ma sarà dato dalla differenza tra l’importo delle quote di ammortamento sospese e le imposte differite passive da stanziare contestualmente in bilancio.