A circa due anni di distanza dall’entrata in vigore della disciplina del Superbonus 110% sono ancora tanti i margini di incertezza.
Ecco alcuni consigli utili per far sì che gli interventi edilizi già avviati e ancora da avviare conseguano i benefici previsti dal Superbonus 110%, in totale assenza di rischi.
La disciplina del Superbonus 110% è entrata in vigore nel secondo semestre del 2020. Tuttavia, a circa due anni di distanza sono ancora tanti i punti oscuri e i margini di incertezza.
Nel passato vi sono stati momenti di grande entusiasmo e di grande sconforto, ma, come sempre, la verità sta certamente in mezzo.
È chiaro, infatti, che si tratta di un intervento del Legislatore di grande rilievo, finalizzato ad obiettivi ambiziosi quali il miglioramento del patrimonio edilizio del paese e il rilancio del settore dell’edilizia, che da sempre costituisce uno dei principali settori trainanti dell’economia.
Tali obiettivi non potevano essere raggiunti facilmente ed è per questa ragione che la normativa è divenuta per forza di cose di particolare complessità. E pare che proprio il legislatore abbia messo del suo.
Basti pensare al Bonus Facciate, la misura maggiormente applicata fino a dicembre 2021, che attribuiva un credito d’imposta del 90% senza prevedere né massimali di spesa né incrementi di classe energetica da dover conseguire.
In proposito, non può essere trascurato il fatto che, ad oggi, in cui risultano bloccati i crediti per oltre 5,6 miliardi di euro relativi ad operazioni soggette a frodi, circa il 95% di queste operazioni siano relative al Bonus Facciate. Allo stesso modo, non può essere trascurato il fatto che, allo stato attuale, sono pari ad oltre 5 miliardi di euro i crediti legittimamente maturati in attesa di monetizzazione.
Importi, questi, che mettono in enorme difficoltà sia le imprese di costruzioni, che sono a rischio di fallimento e perdita di posti di lavoro sia i privati, che sulla base della disciplina normativa hanno investito i loro risparmi.
Ed è assolutamente casuale che gli importi delle frodi (5,6 miliardi) siano pressoché corrispondenti agli importi legittimamente maturati in attesa di realizzo (5 miliardi).
Sembra quasi una sfida tra il bene e il male, ma invece è un paradosso che fino ad oggi ha agevolato i non meritevoli a scapito dei meritevoli.
Allora cosa fare? Il Legislatore, “scottato” da quanto successo, pare che stia individuando le disposizioni normative in grado di neutralizzare il rischio frodi e pure gli strumenti tramite cui dare certezza agli interventi edilizi già avviati ed ancora da avviare.
Può sembrare difficile che l’Erario possa riuscire a rientrare in possesso delle somme relative alle frodi effettuate, ma oggi la normativa è sicuramente più adeguata a tutelare maggiormente gli interessi erariali.
Vero è che la strada già percorsa è tanta e pure in senso contrario: ciò è confermato dal fatto che, negli ultimi sei mesi, la disciplina normativa ha subito ben nove variazioni (a riguardo è possibile citare i decreti Sostegni Ter, MITE, Frodi, Energia, Aiuti, Ucraina e le relative leggi di conversione).
In questo contesto, imprese e contribuenti non sanno se continuare a puntare o meno su questo importante strumento, trovandosi in uno stato di totale incertezza.
Oggi, tuttavia, grazie all’esperienza maturata, il miglior consiglio da dare a chi intende portare avanti un’iniziativa nell’ambito del Superbonus è quello di puntare su un valido gruppo di lavoro costituito da un committente consapevole degli interventi da portare avanti, un direttore dei lavori esperto sia nella direzione dei lavori sia nella normativa del Superbonus, un’impresa di costruzioni qualificata, un asseveratore (ingegnere, geometra, termotecnico e altri) che conosca la normativa ed i requisiti della rispettiva asseverazione ed, infine, un professionista che rilasci il visto di conformità che abbia chiari i requisiti della rispettiva attività di controllo.
Solo il puntuale rispetto della disciplina normativa tramite l’impegno di professionalità competenti ed adeguate può garantire la certezza di ottenere le agevolazioni e la relativa monetizzazione dei crediti.
Tanto più che con la legge di conversione del decreto Aiuti, che dovrebbe avvenire proprio oggi, dal prossimo 16 luglio renderebbe possibile effettuare una quarta cessione dei crediti a favore delle imprese titolari di conti correnti presso i diversi istituti di credito. Tali disposizioni avranno effetto retroattivo, con l’obiettivo di sbloccare i vecchi crediti attualmente incagliati, liberando la capienza fiscale presso le banche.
In questo modo, il bacino dei potenziali acquirenti si allargherebbe, con la conseguenza che chiunque eserciti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale potrà acquistare crediti e benefici finanziari.
Si ritiene, quindi, che allargando la base degli acquirenti a cui trasferire i crediti le banche avranno una maggiore disponibilità ed i crediti potranno circolare più facilmente.
Dunque, è tutto risolto? No, per una migliore gestione del Superbonus sarebbero opportuni almeno altri due importanti tasselli: migliorare la gestione della responsabilità degli acquirenti finalizzata al fatto che, tolti i casi in cui vi è una partecipazione dolosa a una frode, chi acquista un credito non venga chiamato a rispondere dell’operato del cedente; consentire agli acquirenti dei crediti di poter compensare, anche oltre l’anno di riferimento, la quota dei crediti acquistati relativa a ciascun anno che, allo stato attuale, ove non compensata, non può essere utilizzata negli anni successivi e nemmeno chiesta a rimborso.