In tema di Superbonus 110%, come deve regolarsi chi ha iniziato lavori agevolati nel 2021, ma raggiunge uno stato avanzamento lavori (SAL) del 30% nel 2022?
L’Agenzia delle Entrate, interpellata sul caso, si è espressa a riguardo e, oltre a fornire certezze, permette di superare anche il dubbio rispetto all’annualità da indicare nel modello di comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 56 del 31 gennaio 2022, riprendendo quanto già affermato nella Risposta n. 907/1595/2021 della Direzione regionale Veneto, conferma che, in caso di interventi che consentono di beneficiare del Superbonus, sarà possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito esclusivamente con riferimento agli importi corrisposti nell’anno d’imposta, in applicazione del cd. criterio di cassa e se il SAL si riferisce almeno al 30% dell’intervento complessivo.
In particolare, nella fattispecie prospettata nell’interpello, un contribuente che intende avvalersi della cessione del credito corrispondente al Superbonus ad una banca, ha già versato acconti nel 2021 e ne verserà altri nel 2022, compreso il saldo. A causa di ritardi nelle forniture, il primo SAL sarà emesso nel 2022 e si riferirà alle spese sostenute sia nel 2021 che nel 2022. Il dubbio sollevato dal contribuente è se le spese sostenute a cavallo di due anni e riferite ad un unico SAL siano cedibili ad un istituto di credito.
Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) così come definito dall’articolo 14 comma 1 lettera d) del Decreto n. 49/2018, “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.
La normativa sul Superbonus 110% impone di raggiungere un SAL di almeno il 30% entro la fine dell’anno per poter effettuare la cessione del credito o lo sconto in fattura (per gli immobili unifamiliari, cioè le c.d. “villette” o le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, la Legge di bilancio 2022 prevede che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo).
L’Agenzia delle Entrate ha osservato che, al fine del calcolo della percentuale minima del 30% rispetto all’intervento complessivo devono essere considerati esclusivamente i lavori che attribuiscono il diritto a fruire della detrazione del 110%. Eventuali ed ulteriori lavori che danno diritto, ad esempio, alla minore detrazione del 50%, non devono essere considerati per verificare l’effettivo avanzamento dell’opera al fine di ottenere lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Inoltre, se nel SAL risultano rendicontate spese sostenute in diversi anni (ad es. acconti versati sia nel 2021 sia nel 2022), l’opzione potrà essere esercitata dalla persona fisica solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento alle spese pagate nell’anno 2022, in applicazione del c.d. criterio di cassa.
Per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, seppur evidenziati nel SAL emesso nel corso del 2022 in quanto necessari ai fini del raggiungimento della percentuale del 30%, la persona fisica potrà fruire del superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d’imposta ed eventualmente, optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.
Esemplificando, per le spese sostenute in anni diversi (ad esempio X e X+1), comprese in un unico SAL emesso nell’anno X+1, l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito potrà, quindi, essere esercitata dalla persona fisica solo con riferimento alla quota parte di spese sostenute nell’anno X+1, ossia quello di emissione del SAL (sempre che quest’ultimo si riferisca ad almeno il 30% degli interventi complessivi), e non anche per le spese sostenute nell’anno X (per le quali risulterà, invece, eventualmente possibile la detrazione della prima quota in dichiarazione dei redditi, con opzione per la cessione delle rate residue).
Riassumendo nei punti essenziali, il contribuente dovrà regolarsi come segue:
- per le spese pagate nel 2022, sarà possibile cedere l’intera detrazione maturata inviando la comunicazione dalla data del 4 febbraio 2022 e fino al 16 marzo 2023. Tra l’altro, questa cessione sarà soggetta al divieto di trasferimenti successivo al primo, come previsto dall’articolo 28 del Decreto Legge 4/2022 (Decreto Sostegni Ter);
- per le spese pagate nel 2021, sarà necessario usare nel modello Redditi PF o nel 730/2022 la prima rata di detrazione (cioè 1/5 dell’acconto pagato nel 2021 maggiorato del 10%).
Le altre quattro rate residue potranno essere cedute entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione (Provvedimento Ag. Entrate 283847/2020, punto 4.1), in quanto riferibili alle annualità 2022-2025.
Quest’ultima precisazione dell’Agenzia delle Entrate, permette di superare anche il dubbio rispetto all’annualità da indicare nel modello di comunicazione, perché è evidente che serviranno due invii distinti per le due annualità.
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