Si mischiano le carte in tavola nella partita giocata dal regime forfettario. A cambiare sono le condizioni di accesso e le cause ostative previste per l’adozione del regime agevolativo. E a stabilirlo è l’art. 1 della legge di Bilancio 2020.
È assodato il “tetto” massimo di 65mila euro di ricavi e compensi percepiti, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta: quanti vorranno restare in forfettario, quindi, dovranno verificare di non avere superato tale soglia nel 2019, secondo quanto stabilito dal “principio di cassa”.
Il superamento della nuova soglia determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo, indipendentemente dalla misura dello sforamento: nel caso di superamento della soglia nel corso del 2020, il contribuente (nel 2021) dovrà adottare il regime ordinario. Il limite dei ricavi e dei compensi deve essere ragguagliato ad anno in caso di inizio di attività.
Per la verifica del computo del limite di ricavi o compensi nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, a decorrere dal primo gennaio 2020 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Certo è che il regime di vantaggio comporta una serie di semplificazioni e agevolazioni a fronte di alcune limitazioni… ma questa è tutta un’altra storia.