Pubblicate le Linee guida sulla corretta applicazione del Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Da ieri, 8 luglio 2024, è possibile fare richiesta per potere beneficiare dell’agevolazione fiscale dedicata alla promozione della competitività delle imprese, stimolando gli investimenti nei settori della ricerca e dello sviluppo aziendale, toccandone diversi aspetti.
IL CREDITO D’IMPOSTA. Consiste in un’agevolazione fiscale in misura pari a un importo percentuale dei costi sostenuti nelle attività di ricerca sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Sono previste soglie massime di beneficio spettante.
Il credito può essere utilizzato in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengano poste in essere le attività. Il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Irap.
I BENEFICIARI. A fare richiesta possono essere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), ad esclusione di quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Le imprese beneficiarie devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
I PROGETTI. Come espresso nelle Linee Guida, di recente pubblicazione, un progetto di Rircerca e Sviluppo deve avere come obiettivo la creazione/individuazione di concetti o idee che migliorino lo stato dell’arte rappresentante le conoscenze esistenti al momento dell’inizio del progetto stesso, portando a dei risultati originali e pertanto non ovvi. Ciò esclude dal novero delle attività di R&S qualsiasi attività finalizzata al mero cambiamento routinario di prodotti o processi.
Sono, invece, «inclusi i nuovi metodi sviluppati per svolgere compiti comuni. Per esempio, l’elaborazione dei dati non è un’attività di R&S a meno che non faccia parte di un progetto di sviluppo di nuovi metodi di elaborazione dei dati» (cfr. Manuale di Frascati, par. 2.17). L’originalità dell’obiettivo pertanto può concorrere alla qualificazione di un’attività altrimenti ordinaria come attività di ricerca e sviluppo.