Nuove regole per le imprese in materia di default: dal primo gennaio 2021 l’Europa introduce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dalle banche a livello nazionale. Vediamo di che si tratta.
GUIDA AL DEFAULT. Nella Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default si ricorda che le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca.
Con le nuove regole UE E che le banche applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021, si stabilisce che:
– per le imprese, per “arretrato rilevante” deve intendersi un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca;
– per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.La guida sottolinea come, diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.
La Guida, quindi, aiuta a comprendere che qualora non vi siano altre valutazioni sulla probabilità che l’impresa adempia alle sue obbligazioni, quest’ultima non deve essere necessariamente classificata in default: la classificazione automatica in default si basa sotto tale profilo sul fatto che l’ammontare in arretrato sia rilevante, secondo quanto stabilito dalle norme Ue, per più di 90 giorni consecutivi.
EFFETTO CONTAGIO. In base alla nuova disciplina UE, le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (effetto contagio), con la conseguenza che anche tale debitore possa essere considerato in default: la connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica (ad es. società che fanno parte della stessa filiera).
CALCOLO DEI GIORNI DI ARRETRATO. Si parte dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza previste dalla nuova disciplina. Se i pagamenti definiti nel contratto di credito originario sono stati sospesi e le scadenze sono state modificate, previo specifico accordo formalizzato con la banca, il computo dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso.