Con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2026 e l’attivazione dei servizi telematici da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, prende ufficialmente il via la Rottamazione quinquies.
La misura permette ai contribuenti di regolarizzare i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 e al 31 dicembre 2023, beneficiando dello stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggio.
Si tratta di un intervento che amplia il perimetro delle precedenti definizioni agevolate, ma che introduce anche regole più stringenti sul fronte dei pagamenti e della decadenza.
Il perimetro della misura: quali debiti rientrano
La definizione agevolata riguarda i carichi affidati alla riscossione entro il 31 dicembre 2023, sulla base della data di consegna del ruolo, a prescindere dalla notifica della cartella.
Nello specifico, sono ammessi:
- debiti derivanti da liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni annuali;
- contributi previdenziali INPS omessi, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni per violazioni del Codice della Strada, limitati solo agli interessi.
Restano invece esclusi i carichi già inseriti nella Rottamazione quater per i quali i pagamenti risultavano regolari al 30 settembre 2025.
Possono aderire, invece, i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, purché i debiti rientrino nel periodo 2000-2023.
Le date da segnare in agenda
Il calendario della Rottamazione quinquies comprende tre momenti fondamentali:
- 21 gennaio 2026: apertura del servizio online sul portale AdER e pubblicazione delle istruzioni operative;
- 30 aprile 2026: termine ultimo per presentare la domanda di adesione, esclusivamente in via telematica;
- 31 luglio 2026: scadenza per il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata del piano di ammortamento.
Attenzione alla puntualità: il rispetto delle tempistiche è un elemento centrale per non compromettere l’accesso ai benefici.
Pagamento e rateizzazione: cosa cambia
Una delle principali novità riguarda l’estensione del piano di rientro. Il contribuente può scegliere tra il versamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure un piano di ammortamento a lungo termine.
In quest’ultima opzione, il debito può essere spalmato fino a 54 rate bimestrali di pari importo, con rata minima di 100 euro. A partire dal 1° agosto 2026, sull’importo delle rate si applicheranno interessi annui fissati al 3%.
A dispetto della maggiore flessibilità temporale, la nuova disciplina introduce un regime di decadenza molto stringente. Il beneficio infatti viene perso a seguito dell’omesso ovvero insufficiente versamento:
- della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026);
- di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.
Perché aderire: i vantaggi immediati
Oltre al risparmio economico legato all’abbattimento di sanzioni e interessi di mora, la presentazione della domanda produce effetti immediati sulla posizione del contribuente.
In particolare:
- sospensione delle procedure esecutive: dalla data di presentazione della domanda non possono essere avviate nuove azioni di recupero, né iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche;
- mantenimento della regolarità fiscale: il debitore non è considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC e dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- interruzione delle rate in corso: eventuali pagamenti da precedenti dilazioni vengono sospesi fino alla scadenza della prima rata prevista dalla nuova rottamazione.
In un quadro normativo che prevede regole più rigide, la Rottamazione quinquies diventa uno strumento da inserire in una strategia fiscale e finanziaria più ampia. La scelta tra pagamento immediato e rateazione, così come la verifica della sostenibilità del piano nel tempo, diventano elementi centrali per evitare il rischio di decadenza e trasformare l’agevolazione in un beneficio effettivo e duraturo.
Fonti:
- Eutekne.info, “Disponibile l’applicativo per trasmettere la domanda di rottamazione dei ruoli” di Alfio Cissello;
- Fisco e Tasse, “Rottamazione quinquies: via alle domande”.