29.05.26

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Rottamazione quinquies: estensione agli enti territoriali

Con la conversione in legge del DL 38/2026, la rottamazione-quinquies viene estesa ai debiti affidati dagli enti territoriali all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

La misura, autonoma rispetto a quella già prevista per i tributi locali dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda tutti i carichi, tributari e non, affidati dagli enti territoriali agli agenti della riscossione, maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Nel dettaglio, sono ammesse entrate di natura tributaria come IMU, TARI e Canone unico patrimoniale, ma anche entrate non fiscali, tra cui sanzioni per violazioni del Codice della strada, rette scolastiche e altre tariffe dovute agli enti locali. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

La misura non opera automaticamente; i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni dovranno disporre espressamente la propria adesione con apposita delibera consiliare, corredata dal parere dell’organo di revisione. Tuttavia, la partecipazione può incidere sugli equilibri finanziari dell’ente, rendendo opportuno effettuare una valutazione preliminare sui crediti affidati e sul loro grado di recuperabilità. 

Entro il 15 giugno 2026, l’agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet le modalità tecniche con cui gli enti locali possono comunicare la propria adesione. Il termine fornito agli enti per approvare la delibera e pubblicarla sul proprio sito istituzionale è fissato al 30 giugno 2026.

Calendario operativo: scadenze ravvicinate per enti e debitori

Una volta deliberata l’adesione da parte dell’ente, i debitori potranno presentare domanda nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026

A partire dal 15 settembre, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili i dati necessari per individuare i carichi definibili. Entro il 31 dicembre 2026, verrà comunicato a ciascun debitore l’ammontare dovuto, l’importo delle rate e le relative scadenze.

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, oppure mediante un piano di massimo 54 rate bimestrali di importo non inferiore a 100 euro, con scadenze fisse a partire dal 2027. In caso di rateazione si applicano interessi al 3% annuo dal 1° febbraio 2027.

Riguardo le sanzioni amministrative, comprese le multe stradali è importante precisare che la definizione agevolata opera esclusivamente sugli interessi e gli oneri accessori, l’importo della sanzione principale resta dovuto per intero.

Chi ha attualmente una dilazione in corso deve tenere presente che dal 31 luglio 2026 le rateazioni sospese saranno automaticamente revocate e non potranno essere concesse nuove rateazioni ordinarie.

Per gli enti territoriali, la scadenza del 30 giugno lascia poco margine; è opportuno avviare tempestivamente la valutazione preliminare sui crediti affidati e sul loro grado di recuperabilità, così da supportare la decisione consiliare con dati concreti.

Per i debitori diventa centrale effettuare una ricognizione accurata dei carichi affidati e verificare che il proprio ente abbia deliberato l’adesione, così da valutare con attenzione la convenienza della definizione prima di presentare domanda.

Fonte: Eutekne.Info, 21 maggio 2026 – A. Boano

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