Il prossimo 16 dicembre 2014 scade il termine per il versamento del saldo IMU e TASI relativo al periodo d’imposta 2014.
Di seguito ricordiamo le principali novità, già richiamate nella nostra circolare n. 5 dell’11 giugno 2014, introdotte dalla “Legge di Stabilità” in merito alla disciplina Imu e Tasi.
- 1. IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
A decorrere dal 1° gennaio 2014:
– è stata soppressa l’IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili iscritti in catasto nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, ai quali tuttora si applica la detrazione pari ad € 200,00;
– è stata eliminata la maggiorazione della detrazione per i figli dimoranti e residenti nell’abitazione di età fino a 26 anni.
Sono altresì escluse dall’IMU, in quanto assimilate all’abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:
– abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari;
– alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008;
– casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
– fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011.
In aggiunta alle suddette esclusioni, ciascun Comune può prevedere ulteriori esclusioni per:
– le unità immobiliari a destinazione abitativa posseduta dai soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in case di ricovero e cura, a condizione che la stessa non risulti locata;
– le unità immobiliari concessa in comodato ai parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che venga utilizzata da questi ultimi come abitazione principale.
Sempre a decorrere dal 2014, sono previste le seguenti ulteriori novità:
– i beni merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esclusi da IMU;
– i fabbricati rurali ad uso abitativo, non strumentali, non adibiti ad abitazione principale sono assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie previste per le altre tipologie di fabbricati;
– i fabbricati rurali ad uso abitativo, non strumentali, adibiti ad abitazione principale sono esclusi da IMU;
– i fabbricati rurali strumentali sono esclusi da IMU;
– I terreni agricoli godono di particolari riduzioni. Tali riduzioni valgono anche per i terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali che risultano iscritti nella previdenza agricola. Fanno eccezione i terreni agricoli situati nei Comuni montani (che appaiono negli appositi elenchi elaborati dall’Istat) in questi territori infatti rimane valida l’esenzione dei terreni;
– gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica sono esclusi da IMU.
- 2. TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
La TASI si applica in relazione al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili.
Restano esclusi da tale imposta i terreni agricoli, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del C.C., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TASI è dovuta dal possessore o detentore a qualsiasi titolo delle unità immobiliari soggette al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante saranno titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante verserà la TASI nella misura, stabilita con regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI calcolata applicando le aliquote sopra indicate. La restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.