Il prossimo 16 dicembre 2016 scade il termine per il versamento del saldo 2016 di IMU e TASI, la cui disciplina non ha subito ulteriori modifiche rispetto a quelle introdotte, a decorrere dal 2016, dalla c.d. Legge di Stabilità 2016, di cui riepiloghiamo le principali.
1. IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Gli immobili destinati ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9, sono esclusi dal pagamento dell’IMU.
Nel caso di immobile concesso in uso gratuito ad un familiare è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, sia ai fini IMU che ai fini TASI, a condizione che ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- Il contratto di comodato d’uso gratuito deve essere registrato;
- L’immobile deve essere destinato dal comodatario ad abitazione principale e non deve trattarsi di un immobile di lusso, ossia deve appartenere ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui, unitamente all’immobile, venga concessa anche la pertinenza varrà la stessa agevolazione anche per quest’ultima nella misura di un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
- Tra il comodante e il comodatario deve esistere un rapporto di parentela fino al primo grado ossia deve trattarsi di comodato da genitori a figli e viceversa;
- Il comodante deve risiedere e dimorare nello stesso Comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, in un immobile di terzi o anche di sua proprietà purché non possieda un altro immobile ad uso abitativo, né alcuna quota di esso, sul restante territorio nazionale.
2.TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI
Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato è prevista una riduzione dell’aliquota, sia ai fini IMU che TASI, del 25%.
I terreni agricoliposseduti e coltivati da coltivatori direttisono sempre esenti, ovunque ubicati.
I terreni agricoliubicati nei Comuni delle isole minori sono sempre esenti a prescindere dal possesso e dalla conduzione da parte di soggetti specifici.
I terreni edificabili posseduti e coltivati dai coltivatori diretti non sono considerati fabbricabili.
La TASI si applica in relazione al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili.
Restano esclusi da tale imposta:
– Gli immobili destinati ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
– I terreni agricoli;
– Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili;
– Le areenon operative;
– Le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del C.C., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante saranno titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante verserà la TASI nella misura, stabilita con regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. La restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.