Il prossimo 18 dicembre 2017 scade il termine per il versamento del saldo IMU e TASI per l’anno 2017, della cui disciplina, nel prosieguo, ricordiamo le caratteristiche principali.
IMU – Imposta Municipale Unica
L’IMU è un’imposta che colpisce le seguenti categorie di immobili:
ð Fabbricati e relative pertinenze;
ð Aree fabbricabili;
ð Terreni agricoli.
I soggetti obbligati al pagamento dell’IMU sono:
ð Il possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale (es. usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.);
ð Il locatario dei beni in leasing.
Esclusioni
Non sono soggetti ad IMU:
ð Gli immobili e relative pertinenze destinati ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
ð Gli immobili merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
ð I terreni agricoli ed edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP (Imprenditori Agricoli Professionali);
ð I terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori.
Riduzioni
Sono previste delle riduzioni nei seguenti casi:
ð Immobile concesso in uso gratuito ad un parente di 1° grado (genitore o figlio)
E’ prevista la riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che:
æ l’immobile non rientri nelle categorie catastali A1, A8 o A9;
æ il contratto sia registrato;
æ il comodante possieda solo un immobile ad uso abitativo in Italia oppure possieda, oltre a quello concesso in comodato, un altro immobile nello stesso Comune, adibito ad abitazione principale;
æ il comodante risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
ð Immobile concesso in locazione a canone concordato
È prevista una riduzione dell’aliquota del 25%.
ð Fabbricati di interesse storico o artistico
È prevista la riduzione del 50% della base imponibile.
ð Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
La condizione di inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dal Comune con perizia a carico del proprietario.
È prevista la riduzione del 50% della base imponibile.
TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili
La TASI è una tassa che colpisce le seguenti categorie di immobili:
ð Fabbricati e relative pertinenze;
ð Aree fabbricabili.
I soggetti obbligati al pagamento della TASI sono:
ð Il possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale (es. usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.);
ð Il detentore a qualsiasi titolo (es. inquilino, comodatario, ecc.).
Esclusioni
Non sono soggetti alla TASI:
ð Gli immobili e relative pertinenze destinati ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
ð L’immobile assegnato al coniuge (c.d. casa coniugale), a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ð I terreni agricoli da chiunque posseduti;
ð Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili;
ð Le aree non operative;
ð Le aree condominiali, di cui all’art. 1117 del C.C., che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Riduzioni
Sono previste le medesime riduzioni previste per l’IMU.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante saranno titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante verserà la TASI nella misura, stabilita con regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. La restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Per VITALE ASSOCIATI
Dott.ssa Daniela Zimbone