24.02.21

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Edilizia: semplificazioni per contratti di sviluppo e accordi di programma

Più tempo per presentare la documentazione in materia edilizia e per concludere gli investimenti, procedura semplificata per la valutazione delle proposte nell’ambito di accordi di programma e sblocco del 40% delle agevolazioni in sede di prima erogazione. Sono queste le modifiche sostanziali alla disciplina in materia di contratti di sviluppo, accordi di programma e accordi di sviluppo contenute nel decreto del Mise dello scorso 13 novembre, appena pubblicato in Gazzetta ufficiale.

La prima novità introdotta è la soppressione della norma in base al quale il programma di sviluppo dovrebbe essere avviato entro sei mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni. Novità anche per la conclusione degli investimenti: il termine generale di 36 mesi dalla concessione delle agevolazioni viene confermato, ma prevedendo la possibilità di una proroga, sulla base di una motivata richiesta dell’impresa beneficiaria, per un periodo massimo di 18 mesi, e non più di 12 mesi.

Il provvedimento, infatti, stabilisce che in fase di istruttoria, per la valutazione della cantierabilità dei progetti di investimento, diventa rilevante la presenza di elementi utili a riconoscere la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro il termine massimo di 12 mesi dalla determinazione di concessione delle agevolazioni, e non più di 90 giorni, la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle amministrazioni pubbliche competenti.

Qualora allo scadere dei 12 mesi il soggetto beneficiario non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni sono revocate.

Il decreto Mise stabilisce, inoltre, che, ai fini dell’attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un accordo di programma tra Ministero, Regioni, altri enti pubblici, Invitalia e imprese interessate, il soggetto proponente deve presentare un’attestazione delle Regioni e degli enti pubblici interessati in ordine alla disponibilità al cofinanziamento del programma di sviluppo. Laddove siano coinvolte più Regioni e una di esse non partecipi al cofinanziamento, è possibile procedere comunque, a condizione che il programma di sviluppo rivesta particolare rilevanza per la competitività del Paese.

Sempre in ottica semplificazione, il provvedimento prevede che, laddove sia stato sottoscritto un accordo di programma, le condizioni che Invitalia dovrebbe verificare in sede di valutazione della domanda si intendono verificate.

Il decreto interviene anchesulle regole per l’erogazione delle agevolazioni: il primo pagamento del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa può avvenire, su richiesta dell’impresa beneficiaria, anche in anticipazione, nel limite del 40%, e non più del 30% dell’importo concesso.

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