L’Agenzia delle Entrate si è espressa positivamente riguardo il binomio Sismabonus / forfettari: anche i contribuenti a regime forfettario possono avvalersi dell’opzione per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del decreto Rilancio, pur se risulterà privo di capienza per la detrazione dall’Irpef. Lo ha reso proprio ieri, nella risposta a interpello n. 514.
IL SUPERBONUS. Introdotto dal decreto Rilancio, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Dunque, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di recupero del patrimonio edilizio, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate, possono optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
I DESTINATARI. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
È il caso, ad esempio, di coloro che sono titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.
Questa tipologia di soggetti, tuttavia, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio può optare all’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi, prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente, potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.
Dunque, il contribuente in regime forfetario, nel pieno rispetto di tutti i requisiti per la fruizione del Sismabonus ed il rispetto degli adempimenti richiesti, potrà avvalersi dell’opzione per la cessione del credito, pur se risulterà privo di capienza per la detrazione dall’Irpef.