L’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, modificato dall’articolo 2, comma 6 del D.L. n. 16/2012, ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva, attraverso l’utilizzo di un modello polivalente, denominato “Spesometro”.
In vista della prossima scadenza di trasmissione telematica del modello, riferito alle operazioni effettuate nell’anno 2015, ne ricordiamo le peculiarità.
Termini di presentazione
I termini di presentazione dello Spesometro sono i seguenti:
– 11 aprile 2016 per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
– 20 aprile 2016 per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA trimestrale.
Soggetti obbligati alla comunicazione e soggetti esclusi
Sono obbligati alla comunicazione telematica in esame tutti i soggetti titolari di partita Iva che effettuano o ricevono operazioni rilevanti ai fini Iva.
La sola esclusione soggettiva riguarda i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività imprenditoriali giovanili e lavoratori in mobilità (art.27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011).
Sono inoltre esclusi i soggetti che provvedono a comunicare all’amministrazione finanziaria i dati delle prestazioni sanitarie 2015 in virtù dell’obbligo di invio al sistema tessera sanitaria (STS).
Operazioni soggette all’obbligo di comunicazione
L’obbligo di comunicazione riguarda:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, rese e ricevute, per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura (operazioni imponibili, non imponibili ed esenti) senza alcuna soglia minima di importo e cumulativamente per ogni controparte economica;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a 3.600 euro (Iva inclusa) o, qualora fatturate, indipendentemente dall’importo.
Devono essere, altresì, comunicate le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa, nonché le destinazioni di beni a finalità estranee all’impresa.
Operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione
Le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono le seguenti:
– importazioni;
– esportazioni, di cui all’art. 8 co. 1 lett. a) e b) D.P.R. 633/72;
– acquisti e cessioni intracomunitarie;
-cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
– le operazioni già oggetto di autonoma comunicazione all’Anagrafe tributaria (utenze di energia elettrica, gas, telefonia), contratti di assicurazione, mutuo, compravendita di immobili;
– operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali che abbiano pagato mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o aventi stabile organizzazione nel territorio italiano;
– i passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura.
Operazioni straordinarie
Nel caso in cui un soggetto tenuto alla comunicazione sia stato interessato da un’operazione straordinaria o da altra trasformazione sostanziale soggettiva che:
- comporti l’estinzione del soggetto: il subentrante ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- non comporti l’estinzione del soggetto: l’obbligo di comunicazione rimane a suo carico.
Differenti utilizzi del modello “Spesometro”
Lo Spesometro oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori:
- deve essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
- deve essere utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list, fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione. In tal caso la comunicazione dovrà essere inviata solo una volta l’anno e soltanto se l’importo complessivo annuale eccede la soglia di 10.000 euro;
- può essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili, integrando i dati previsti dallo Spesometro con i dati relativi alle operazioni di leasing/noleggio;
- deve essere utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo effettuate nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero dello Spazio Economico Europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, se di importo pari o superiore a mille euro.
Sanzioni
L’omessa, incompleta o errata trasmissione della comunicazione determina l’applicazione della sanzione pecuniaria secondo i nuovi importi stabiliti dal D.Lgs. n. 158/2015 che vanno da € 250 a € 2.000.