08.09.22

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Stop alle barriere architettoniche anche per gli immobili locati

Il credito d’imposta barriere architettoniche è pari al 75% della spesa, con tetto massimo non superiore a 50mila euro, anche nel caso in cui l’immobile sia locato dall’impresa.

È quanto emerge dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n.444 dello scorso 6 settembre, in cui precisa come, in particolare, possa fruire della detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche l’impresa che esegue gli interventi finalizzati alla necessaria rimozione degli ostacoli su immobili di sua proprietà concessi in locazione. 

La risposta si fonda su una lucida interpretazione del decreto Rilancio, che riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista nella misura del 50% per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche ed al Superbonus e, a differenza di quest’ultima, non è vincolata all’effettuazione degli interventi “trainanti”.

Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, la norma infatti intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Ne consegue che, la detrazione in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. 

Infine,  la detrazione può spettare ai detentori dell’immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi – per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario – e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.

 

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