Superbonus 110%, a pensare che 3 sia il numero perfetto stavolta si sbaglia: per le banche è il 24.
Permetteteci un rewind. La religione cattolica vede il 3 come l’espressione numerica della Trinità, sebbene questo numero abbia assunto più volte delle sfaccettature differenti. Basti pensare ad una vecchia pubblicità di una nota compagnia di telecomunicazioni, che è andata talmente tante volte in onda da aver radicato nella nostra mente le note di quella colonna sonora utilizzata come sottofondo dello spot: “Three is the magic number!”; o per gli amanti del calcio, tutti ricorderemo il 3 nelle maglie di Giacinto Facchetti e Paolo Maldini, storici capitani della nazionale azzurra.
Insomma, chi non è legato ad un numero particolare che lo rappresenta o che associa a qualcuno dei propri cari? A quanto pare anche le banche, che interfacciandosi al Superbonus del 110% è probabile che siano partite da un principio di associazione di numero se, dopo avere preso tempo, sono arrivate alla conclusione che, in questa vicenda, il numero ideale per loro è il 24.
Perché proprio questo numero? Pur non avendo riferimenti religiosi, assume caratteri solenni in quanto rappresenta visti di conformità, asseverazioni, comunicazioni all’Enea, visure, contratti di appalto, autocertificazioni e, più in generale, il numero di tutta quella documentazione necessaria affinché si possa concretizzare la cessione del credito d’imposta derivante dai lavori di ristrutturazione e adeguamento degli immobili, seguendo i dettami della normativa in materia di Superbonus. L’assenza, l’omissione o l’errata compilazione di uno di essi sarebbe causa di invalidità della pratica e, dunque, del beneficio in questione. Questo è quanto emerge dai prospetti di uno dei principali istituti di credito italiani.
Un carico notevole, indubbiamente, che se svolto alla perfezione, senza incappare in errori, potrebbe portare vantaggi notevoli, come ristrutturare gli immobili a costo zero ed, anzi, guadagnando pure qualcosina.
Proviamo a mettere un po’ d’ordine, fornendo un’elencazione cronologica della documentazione necessaria.
I primi documenti andranno depositati prima dell’inizio dei lavori. Si parte, dunque, dal titolo abitativo (Scia/Cila o permesso di costruire) e dalla dichiarazione firmata dal cliente e dall’impresa o da un tecnico che attesti la spettanza, il miglioramento di due classi energetiche come previsto dalla norma e l’iscrizione al relativo albo del tecnico.
Ancora, occorrono: la visura catastale che attesti la proprietà dell’unità, l’autorizzazione ai lavori firmata dal proprietario dell’immobile, il contratto di appalto o la lettera di incarico professionale, il verbale dell’assemblea (in caso di condomìni), un’autocertificazione a firma del beneficiario della detrazione che attesti di non fruire del 110% su più di due unità immobiliari e che l’unità non è utilizzata per professione o impresa. Per chiudere questa prima parte, una dichiarazione sulla conformità dei documenti consegnati in copia.
Considerato, poi, che per la maggior parte dei casi si andrà avanti per stati di avanzamento lavori (SAL), andrà innanzitutto alimentato il cosiddetto “prestito ponte”, che darebbe la possibilità di avere liquidità a più step, per pagare periodicamente l’impresa edile, senza rischiare di dover anticipare il costo totale dei lavori. Bisognerà, dunque, trasmettere tutte le fatture, a partire da quelle di acconto, le ricevute dei bonifici parlanti, oltre al modulo firmato dall’impresa che esegue i lavori con la dichiarazione sull’avanzamento.
Una volta raggiunto un certo livello di avanzamento (di almeno il 30% per ciascun SAL), si potrà procedere con la cessione del credito maturato fino a quel momento. E qui serviranno il visto di conformità attestante la maturazione del credito, rilasciato da un commercialista, e la dichiarazione che quest’ultimo sia abilitato e che abbia sottoscritto la polizza di Rc professionale. Inoltre, servirà l’invio della comunicazione all’agenzia per l’esercizio dell’opzione di cessione.
In questa fase, sarà poi necessario che il tecnico rilasci l’asseverazione tecnica, bisognerà trasmettere la ricevuta di presentazione all’Enea di questa asseverazione, oltre che la dichiarazione di conformità dei documenti. E, per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati dell’efficacia degli interventi realizzati. I professionisti incaricati devono anche attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Arrivati alla fine dei lavori, serviranno il visto di conformità rilasciato da una figura abilitata, corredato dalla dichiarazione sull’abilitazione, la polizza Rc e dalla comunicazione alle Entrate dell’opzione. Serve, poi, l’asseverazione tecnica rilasciata da un tecnico abilitato per l’efficientamento, con ricevuta di presentazione all’Enea, o l’asseverazione relativa agli interventi antisismici, oltre alla consueta dichiarazione di conformità.
In definitiva, qualora foste interessati a ristrutturare il vostro immobile e necessitiate di intrattenere rapporti con le banche per la cessione del credito, sappiate che la strada sarà impervia, ma la destinazione… magnifica!