Dal contenimento dei prezzi di gas, luce e carburante a sostegni mirati alle imprese: sono questi i capi saldi del decreto Energia, cosiddetto decreto Ucraina, varato dal Consiglio dei ministri il 18 marzo scorso.
Riflettori puntati sulla rateizzazione delle bollette di luce e gas di maggio e giugno, (fino a 24 rate mensili), con garanzia rilasciata da Sace per il 90% degli importi dovuti ai fornitori: è questo il tax credit contro gli aumenti eccezionali dei prezzi, in aiuto di imprese e aziende che rischiano di non riuscire a fronteggiare gli effetti del caro energia.
C’è, però, dell’altro: in parallelo, infatti, sono introdotti alcuni crediti d’imposta. Il primo è rivolto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.
In questo caso, il tax credit è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il secondo tax credit è rivolto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale. Il credito è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale – calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) – abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Il credito d’imposta relativo ai consumi di energia elettrica è cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.