C’è tempo fino al 28 febbraio per presentare le istanze di accesso al Bonus edifici storici tutelati. Come già annunciato nella nostra pubblicazione del 29 ottobre 2021 , il bonus riconosciuto è pari al 50% dei costi sostenuti per gli interventi conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022, fino a un importo massimo complessivo di 100mila euro per ciascun immobile e, comunque, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle risorse stanziate nell’anno di riferimento.
La firma del Ministro della Cultura e del Ministro dell’Economia al decreto (l’atto deve essere ancora pubblicato in GU) attua l’articolo 65-bis del decreto Sostegni bis, che istituisce il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
CRITERI E MODALITÀ ACCESSO ALLE RISORSE. Per godere dell’agevolazione occorre presentare domanda online alla direzione generale Archeologia Belle arti e Paesaggio del ministero della Cultura (Dg Abap), allegando tutta una serie di documentazione abbastanza corposa. Un provvedimento del direttore generale riconoscerà credito e somma assegnata ai singoli secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
CHI PUÒ ACCEDERE ALLE RISORSE. Possono usufruire del credito d’imposta le persone fisiche che detengono, al di fuori dell’esercizio di impresa, edifici di interesse storico e artistico, tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
SPESE AGEVOLABILI. Sono agevolabili non soltanto il restauro degli immobili da salvaguardare per il loro pregio artistico e storico, ma anche i lavori per la realizzazione di impianti che contribuiscono a innalzare il livello di sicurezza, la conservazione dell’edificio e l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’agevolazione non spetta, invece, per i semplici adeguamenti di natura funzionale e tecnologica. Le spese sono riconosciute sostenute secondo i fini della disposizione solo in presenza dell’attestazione di un professionista qualificato secondo la normativa vigente.
Ai fini della dichiarazione dei redditi, il credito d’imposta ottenuto va utilizzato esclusivamente in compensazione. È inoltre possibile cedere, anche parzialmente, il bonus ad altri soggetti , compresi istituti di credito e intermediari finanziari. Infine, non è prevista la cumulabilità con altri contributi o finanziamenti pubblici.