La legge di conversione del decreto Energia, in vigore dallo scorso 29 aprile, è passata quasi in sordina. Eppure, presenta diverse semplificazioni per biogas e biometano, piccoli impianti geotermici ed autoconsumo di energia rinnovabile, introducendo importanti modifiche alle disposizioni relative agli impianti non fotovoltaici. Vediamole nel dettaglio.
IMPIANTI TERMICI. Tra gli impianti termini si aggiungono le pompe di calore e a gas con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh: è questa, in sostanza, la deroga introdotta dalla legge di conversione.
Viene altresì consentito di non dovere applicare l’obbligo di collegamento dell’impianto termico a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
BIOGAS E BIOMETANO. Semplificazioni nel processo produttivo: gli impianti per la produzione di biogas e biometano possono utilizzare i sottoprodotti provenienti da attività agricola, allevamento e gestione del verde attività forestale.
AUTOCONSUMO DI ENERGIA RINNOVABILE. Il decreto Energia rende meno stringenti una serie di regole, introducendo la norma in base alla quale l’autoconsumo sussiste anche con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera.
L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo. L’autoconsumatore, inoltre, può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore.
GEOTERMICO. Ci sono semplificazioni per i piccoli impianti con potenza inferiore a 2 MW. In particolare per la posa in opera degli impianti di produzione di calore geotermici destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.
Questi impianti possono scambiare solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale.