Parliamo di indennizzi: che il decreto Sostegni prevedesse un contributo una tantum di 2.400 euro per lavoratori autonomi e dipendenti le cui attività siano state colpite dall’emergenza Covid è cosa nota. La novità risiede negli attesi chiarimenti dell’Inps riguardo la misura, forniti appena ieri in un’apposita circolare.

 

Ne vengono fuori due modalità di erogazione, facendo un distinguo tra chi ha già beneficiato delle indennità previste dal decreto Ristori e da chi risulta essere un nuovo beneficiario. Nella prima ipotesi, i soggetti riceveranno automaticamente la nuova una tantum senza necessità di presentare domanda, mentre nella seconda ipotesi dovranno presentare apposita domanda esclusivamente in via telematica tramite anche intermediari finanziari.

 

Altra novità: il termine ultimo per presentare la domanda per il riconoscimento delle indennità dal 30 aprile è stata posticipata al 31 maggio. Il decreto Sostegni prevede, inoltre, la nuova categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici dei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità Covid, di cui ai precedenti decreti emergenziali.

 

Che l’indennità non concorra alla formazione del reddito è risaputo, ma ribadirlo fa sempre piacere. Attenzione, però: per il periodo di fruizione dell’una tantum non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa e neppure il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Le varie indennità, infatti, non sono cumulabili per i soggetti che rientrano negli aiuti posti in essere dal decreto Sostegni.

 

Nello specifico, si tratta di:

 

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione e con imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali e la nuova categoria dei lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti con e senza obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.