25.05.21

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Credito d’imposta sanificazione 2021: ecco cosa prevede il decreto Sostegni bis

Torna il bonus sanificazione. Sulla scia di quanto già disposto lo scorso settembre, il decreto Sostegni bis ha istituito un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto di dispositivi di protezione e sanificazione.

Occorre, però, che tali spese – per un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno in corso – siano sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.

In linea generale sono ammesse alle spese i costi sostenuti per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid.

SOGGETTI BENEFICIARI. Il credito d’imposta spetta a soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore; enti religiosi civilmente riconosciuti; strutture ricettive extra-alberghiere (per queste si attende ancora un decreto del Ministero del Turismo).

COSTI AGEVOLABILI. Nello specifico, rientrano nelle agevolazioni previste dal Governo le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Come accaduto già in precedenza, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

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