
Torna il bonus sanificazione. Sulla scia di quanto già disposto lo scorso settembre, il decreto Sostegni bis ha istituito un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto di dispositivi di protezione e sanificazione.
Occorre, però, che tali spese – per un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno in corso – siano sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.
In linea generale sono ammesse alle spese i costi sostenuti per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid.
SOGGETTI BENEFICIARI. Il credito d’imposta spetta a soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore; enti religiosi civilmente riconosciuti; strutture ricettive extra-alberghiere (per queste si attende ancora un decreto del Ministero del Turismo).
COSTI AGEVOLABILI. Nello specifico, rientrano nelle agevolazioni previste dal Governo le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Come accaduto già in precedenza, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.