13.12.23

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Tutti i dettagli del Sea Modal Shift, il Marebonus del 2023

Torniamo a parlare del Sea Modal Shift, ovvero del nuovo regolamento Marebonus, previsto dal decreto dell’11 ottobre 2023 n. 166, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 novembre 2023, che individua beneficiari, aiuti, modalità e procedure di attuazione del regime di aiuti.

Come rappresentato nella nostra precedente pubblicazione, la misura vuole incoraggiare i progetti volti al miglioramento della catena intermodale che prevedano la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci e il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia.

Entriamo, adesso, nei dettagli del regime di aiuti, riportando la comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e parti a nostro avviso maggiormente rilevanti del decreto in questione.

I BENEFICIARI.  A potere fare domanda di accesso all’agevolazione sono le singole imprese di autotrasporto conto terzi, costituite anche in forma di raggruppamenti, temporanei o permanenti, che imbarchino su navi RO-RO e RO-PAX veicoli e/o cassemobili, accompagnati o meno dai relativi autisti.

Le Imprese richiedenti il contributo sono obbligate ad attenersi alle prescrizioni dell’Unione europea e nazionali, in particolare  in materia di ambiente,  aiuti  di  Stato,  concorrenza tra  imprese  e sicurezza.

OGGETTO E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO. Il contributo è destinato alle imprese che presentino, contestualmente alla domanda per l’ottenimento dei contributi, di un piano previsionale di imbarco di veicoli per l’annualità successiva su tratte marittime oggetto di incentivazione.

Per la  quantificazione  del  numero  di  imbarchi  oggetto  del contributo devono essere individuati come  singola  unità imbarcata gli autoveicoli di massa complessiva a pieno  carico  superiori  alle 3,5 t. quali autocarri, rimorchi, semirimorchi,  macchine  operatrici semoventi e trattori stradali.

Sono individuati come  due  unità di carico i complessi stradali veicolari quali autotreni e autoarticolati.

Le domande per ottenere i contributi sono corredate da una lettera di impegno dell’Impresa a  dotarsi di sistemi digitali adeguati e idonei a interfacciarsi con il Soggetto gestore per le rendicontazioni secondo le modalità individuate con apposito decreto adottato dalla Direzione generale.

I beneficiari devono far pervenire al Ministero, unitamente alla richiesta di riconoscimento di contributi, una dichiarazione da cui risultino anche ulteriori eventuali analoghi contributi europei, statali o regionali  richiesti  dal  beneficiario  aventi le stesse finalità di quelli riconosciuti dal presente regolamento, con specifica indicazione che tali contributi complessivi, sommati ai contributi percepiti ai fini del presente regolamento, non superino i limiti del 30% dei costi relativi ai viaggi  effettuati nel periodo di incentivazione.

CUMULO DEL CONTRIBUTO. Nel caso di coesistenza, per le  medesime  finalità,  di  altri interventi di natura pubblica, europei, statali, regionali ed enti locali, la contribuzione complessiva non può eccedere per ciascun beneficiario:

  1. a) il 30% del costo medio del trasporto marittimo per la specifica rotta;
  2. b) il 50% del differenziale fra il trasporto stradale e quello marittimo, dei costi esterniper esternalità negative  per unità di massa di merce trasportata sulla specifica rotta ed equivalente tratto stradale secondo specifiche tecniche contenute negli allegati del decreto in questione.

Attenzione ai tempi: il periodo di presentazione delle domande per la prima annualità sta per concludersi: allo stato attuale, c’è ancora tempo fino alle ore 12 del 15 dicembre 2023.

Per quanti non ci fossero arrivati e non fossero nelle condizioni di potere accedere attualmente alla prima annualità è bene prepararsi per tempo in vista della seconda trance.

 

 

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