Tenendo conto della ripresa economica osservata, l’Esecutivo europeo ha definito un rinvio limitato delle misure esistenti nell’ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato fino al 30 giugno 2022.

Bruxelles, inoltre, ha esteso l’ambito di applicazione del Temporary Framework per sostenere e accelerare la ripartenza economica nel rispetto di una concorrenza effettiva, consentendo agli Stati membri di concedere per un periodo limitato:

  • misure di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile, per aiutare gli Stati membri a colmare il deficit di investimenti dovuto alla crisi. Le misure includono elementi di salvaguardia per evitare distorsioni indebite della concorrenza, ad esempio devono interessare un ampio gruppo di beneficiari ed essere di dimensioni limitate;
  • misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi e investimenti privati a favore delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese a media capitalizzazione, che in genere dipendono dai prestiti bancari per i finanziamenti e potrebbero risultare ancora più indebitate dopo la crisi. Le misure offrono a queste imprese l’accesso al finanziamento del capitale attraverso intermediari privati, che hanno spesso difficoltà ad attirare individualmente.

I Paesi membri dell’UE potranno accedere al primo strumento fino al 31 dicembre 2022, mentre il secondo sarà a disposizione degli stessi fino al 31 dicembre 2023.

Tra le altre modifiche adottate, la Commissione europea ha:

  • prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili – ad esempio garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili – concessi in applicazione del Quadro di temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette;
  • adeguato gli importi massimi di alcuni tipi di aiuto in maniera proporzionale rispetto alla proroga della durata;
  • fornito chiarimenti sul ricorso alle norme eccezionali in materia di flessibilità degli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione;
  • prorogato per altri tre mesi – dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 – l’elenco modificato dei paesi con rischi non assicurabili sul mercato, nel contesto dell’assicurazione dei crediti all’esportazione a breve termine.

 

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