11.03.21

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La detrazione fiscale da Superbonus 110% nel bilancio d’esercizio

Che il Superbonus 110% convenga, lo abbiamo già reso noto in una precedente pubblicazione. Ci soffermiamo adesso sulle peculiarità della sua contabilizzazione.

Partiamo dal principio. Il decreto Rilancio ha introdotto alcune importanti agevolazioni a favore di chi esegue interventi sul patrimonio edilizio.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI. Nello specifico si tratta di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari ed anche sulle parti comuni degli edifici. Sono compresi anche lavori di miglioramento dell’efficienza energetica, come interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici e finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (cosiddetto Ecobonus) nonché interventi di efficienza energetica che danno diritto al Superbonus. E’ possibile trarre vantaggio anche dall’adozione di misure antisismiche, recupero o restauro di facciate degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Poiché alcuni lavori possono essere sostenuti anche da imprese commerciali, le detrazioni e le eventuali monetizzazioni possono essere oggetto di rilevazioni contabili.

 

DIRITTO ALLA DETRAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETA’ COMMITTENTE CHE ESEGUE GLI INVESTIMENTI EDILIZI AGEVOLABILI. L’Organismo italiano di contabilità (Oic), su sollecitazione dell’Agenzia delle Entrate, si è espressa sulla casistica in questione, assimilando la detrazione a un contributo in conto impianti. pertanto l’importo della detrazione dovrà essere contabilizzato:

 

– nell’attivo dello stato patrimoniale, quale credito tributario, qualora vi sia una ragionevole certezza che le condizioni per il riconoscimento e l’erogazione del contributo siano soddisfatte e, sempre nell’attivo, a diretta riduzione dell’importo dell’investimento stesso iscritto in bilancio;

 

– nel passivo dello stato patrimoniale, quale risconto da rilasciare a conto economico.

 

IL COSTO AMMORTIZZATO. Se ricorrono i requisiti, il credito tributario dovrà essere valutato col criterio del costo ammortizzato mediante l’attualizzazione dell’importo nominale per tenere conto del fattore temporale.

 

Di norma, nel caso in cui la previsione di incasso del credito sia dilazionata nel tempo, la rilevazione iniziale deve tenere conto del fattore temporale. Al valore nominale del credito, quindi, occorrerà applicare il tasso di attualizzazione desumibile dalle condizioni contrattuali. Nel caso di specie, invece, quest’ultimo tasso è pari a zero in quanto sulla dilazione di utilizzo del credito di imposta non sono previsti interessi.

 

Il tasso contrattuale, inoltre, va confrontato con i tassi di interesse di mercato: sempre secondo l’Organismo italiano di contabilità, il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame. Poiché nel caso in esame per il credito di imposta non è previsto alcun interesse a fronte della ripartizione in cinque anni, nella redazione del bilancio occorrerà valutare se sia necessario applicare il criterio del costo ammortizzato, che può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine, e cioè con scadenza inferiore a 12 mesi.

 

In sede di registrazione del credito di imposta per le agevolazioni sugli interventi edilizi occorrerà ridurre il valore nominale in bilancio di un importo pari ai flussi dei proventi finanziari futuri calcolati sulla base del tasso di interesse di mercato.

 

Tale differenza sarà poi rilasciata nel corso dei cinque esercizi successivi per dare evidenza dell’effetto finanziario positivo derivante dalla dilazione nell’utilizzo del credito.

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