Torniamo a parlare dei canoni di locazione di botteghe, negozi e immobili a uso commerciale. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di quanto disposto dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, ha emanato il primo provvedimento attuativo avente ad oggetto la cessione dei crediti d’imposta istituiti per contrastare l’emergenza da Covid-19. Ciò significa che l’imprenditore o il professionista potranno presto recuperare buona parte del canone relativo alle locazioni dei mesi di pandemia.
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica che, nei mesi precedenti, ha investito il mondo e delle successive ripercussioni sul piano economico, come è noto il Governo ha tentato di risollevare la situazione attraverso una serie di interventi legislativi.
In riferimento alla locazione di botteghe, negozi e immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, i decreti Cura Italia (D.L. n 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 27/2020) e Rilancio (D.L. n. 34/2020, ancora in fase di conversione), hanno previsto due crediti d’imposta che oggi, grazie al provvedimento emanato dell’Agenzia dell’Entrate lo scorso 1 luglio, diventano operativi.
Tale provvedimento detta le modalità di utilizzo delle seguenti misure agevolative:
- Credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’art. 65 del decreto Cura Italia;
- Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’art. 28 del decreto Rilancio.
In sintesi, la prima misura offre all’imprenditore che svolga la propria attività in una bottega o negozio (quindi con categoria catastale C/1), la possibilità di ricevere un credito d’imposta nella misura del 60% del canone di locazione dovuto per il mese di marzo 2020.
La seconda, non cumulabile con la prima, offre agli imprenditori e ai professionisti che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente, la possibilità di ricevere un credito d’imposta nella misura de 60% o del 30% dei canoni pagati per i singoli mesi oggetto di valutazione (a seconda che i canoni si riferiscono alla locazione di immobili ad uso non abitativo oppure a contratti di affitto di ramo d’azienda), con delle previsioni particolareggiate per gli esercenti attività turistico ricettive.
I crediti d’imposta maturati possono essere utilizzati:
- in compensazione mediante modello F24;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i canoni sono stati pagati;
- mediante cessione del credito al locatore o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva ulteriore cessione.
Buona parte dell’appeal delle suddette misure di sostegno sta nella possibilità di cedere tali crediti d’imposta, aspetto che il provvedimento attuativo appena emanato ha il compito di regolamentare.
La procedura che porta a beneficiare del credito d’imposta mediante cessione, prevede che il cedente effettui una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia dell’Entrate, a pena di inammissibilità.
Al momento, non è prevista, invece, la possibilità di avvalersi di un intermediario per effettuare tale comunicazione ma, con un successivo provvedimento, anche questa strada dovrebbe essere percorribile.
La comunicazione di cessione del credito dovrà contenere una serie di informazioni, quali, in particolare: gli estremi del contratto di locazione, la quota del credito maturata e ceduta, il codice fiscale del cessionario (nel caso fossero più di uno occorrerà riportare i dati di ciascuno, compresa la corrispondente quota di credito ceduta), la data di cessione del credito.
Fatta la comunicazione, i cessionari potranno utilizzare i crediti d’imposta “ricevuti” con le stesse modalità previste per i soggetti cedenti.
Ad esempio, il cessionario potrà utilizzare il credito in compensazione con altre imposte, mediante modello F24. In tal caso, il modello dovrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e l’importo a credito non potrà eccedere la quota effettivamente disponibile, anche tenuto conto di eventuali utilizzi precedenti, a pena d scarto.
Tuttavia, per poter procedere con l presentazione dei modelli F24, si attende la risoluzione con cui l’Agenzia istituirà i codici tributo necessari; ma c’è tempo dal momento che il cessionario potrà utilizzare in compensazione i crediti ricevuti solo dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione di cessione del credito (che non potrà avvenire prima del prossimo 13 luglio) e previa accettazione da comunicare, esclusivamente a cura del cessionario, anche in questo caso attraverso le funzionalità che saranno rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 122, c. 3, del D.L. n. 34/2020, la quota dei crediti d’imposta ceduti che non venisse utilizzata entro il 31/12 non potrà essere riportata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
Tuttavia, è ammessa, in alternativa all’utilizzo diretto, la possibilità che il cessionario, a sua volta, provveda a cedere il credito d’imposta ricevuto, mediante apposita comunicazione da farsi entro il 31 dicembre p.v. A tal fine si dovranno applicare le stesse regole previste per la prima cessione.
È bene ricordare, infine, che, seppure oggetto di cessione, i crediti d’imposta soggiacciono agli ordinari poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria la quale potrà verificare l’effettiva esistenza del credito in capo al beneficiario originario, e quindi l’esistenza dei presupposti e delle condizioni previste dalla legge, la corretta determinazione degli importi a credito e del loro utilizzo. E nel caso venisse riscontrata la mancanza dei requisiti, l’amministrazione finanziaria provvederà al recupero delle somme nei confronti del beneficiario originale, con la conseguente applicazione delle onerose sanzioni previste per le ipotesi di utilizzo di crediti inesistenti.
Anche il cessionario, dal canto suo, sarà passibile di verifiche, ma solo con riferimento alle modalità di utilizzo del credito ricevuto.
In definitiva, adesso che è possibile tirare un respiro di sollievo dopo mesi di magra, bisogna accertarsi di “meritare” di essere agevolati. Quanto meno per non incorrere in una eventuale beffa, dopo il danno.